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  • Lunedì 01 Agosto 2011 19:01
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    Normativa/Nazionale

    stabilizzazione finanziaria

    DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/2011

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    DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) , in G.U.R.I. del 6 luglio 2011, n. 155
    

              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
    della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto  dagli
    impegni presi in sede  comunitaria,  nonche'  di  emanare  misure  di
    stimolo  fiscale  per  favorire  il  rilancio  della   competitivita'
    economica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 30 giugno 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
                   Livellamento remunerativo Italia-Europa 
     
      1.   Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente
    corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell'incarico
    svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o
    quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e
    istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A,  non  puo'
    superare la media  degli  analoghi  trattamenti  economici  percepiti
    annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli  altri
    Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
    per i componenti del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
    deputati il costo relativo al trattamento  economico  omnicomprensivo
    annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta  non  puo'
    superare la media del costo relativo  ai  componenti  dei  Parlamenti
    nazionali. 
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai  segretari
    generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai
    titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
    per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso
    delle retribuzioni  e  delle  indennita'  a  carico  delle  pubbliche
    finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi
    quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. 
      3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
    istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell'ISTAT  e
    composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
    di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°
    luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e
    all'individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al
    comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in  corso
    sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
    consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La
    partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In  sede  di
    prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
    Ministri di cui al primo periodo  e'  adottato  entro  trenta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto
    dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a
    raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la
    individuazione   riferite   all'anno   2010   sono   provvisoriamente
    effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro
    il 31 marzo 2012. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
    dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di
    principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le
    regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle
    previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e
    le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
    legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
    relative norme di attuazione. 
      5. I componenti degli organi  di  cui  all'allegato  B,  che  siano
    dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,
    salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del
    trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. 
      6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere
    dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i
    compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati  ancora
    determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                                   Art. 2 
     
                                  Auto blu 
     
      1. La cilindrata delle auto di servizio non puo'  superare  i  1600
    cc. 
      2. Fanno eccezione le auto in dotazione al  Capo  dello  Stato,  ai
    Presidenti del Senato e della Camera, del  Presidente  del  Consiglio
    dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale  e  le  auto
    blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 
      3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino
    alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 
      4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
    l'innovazione, sono disposti modalita' e  limiti  di  utilizzo  delle
    autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                                   Art. 3 
     
                                  Aerei blu 
     
      1. I voli di Stato  devono  essere  limitati  al  Presidente  della
    Repubblica, ai Presidenti di  Camera  e  Senato,  al  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale. 
      2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere  specificamente
    autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
    e  rese  pubbliche  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
    Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                                   Art. 4 
     
                                  Benefits 
     
      1. Fatta eccezione per il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  la
    cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi  incarico
    o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  anche  negli
    organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale,  ivi  compresi
    quelli indicati nell'articolo 121  della  Costituzione,  non  possono
    essere utilizzati immobili pubblici,  anche  ad  uso  abitativo,  ne'
    destinato personale pubblico,  ne'  messi  a  disposizione  mezzi  di
    trasporto o apparati di comunicazione e di informazione  appartenenti
    ad organi o enti pubblici o da questi  comunque  finanziati.  Restano
    ferme le norme previste  dall'ordinamento  in  materia  di  sicurezza
    nazionale o di protezione personale. 
      2. La Camera dei deputati, il Senato  della  Repubblica,  la  Corte
    costituzionale, nell'ambito  della  propria  autonomia,  assumono  le
    opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di  cui  al
    comma 1 riconosciuti ai  rispettivi  Presidenti  dopo  la  cessazione
    dalla carica. 
      3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di  coordinamento
    della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
    Costituzione. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                                   Art. 5 
     
    Riduzione  dotazioni  Organismi  politico-amministrativi   e   organi
                                 collegiali 
     
      1. Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  autonomia,  a
    decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
    spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa
    e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31
    dicembre 2013, con le modalita' previste dai  rispettivi  ordinamenti
    dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte
    costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
    dallo Stato per gli  interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,
    calamita' naturali, assistenza ai rifugiati,  conservazione  di  beni
    culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
    222. 
      2. A  decorrere  dall'anno  2012  gli  stanziamenti  del  Consiglio
    nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  degli  organi   di
    autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile,
    tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti,  compresa
    la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno  2011.  Ai
    fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  si
    considerano al netto degli oneri relativi  al  personale  dipendente,
    nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
    e l'aggiornamento del personale. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                                   Art. 6 
     
                     Finanziamento dei partiti politici 
     
      1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo
    2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
    comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
    dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno  1999,
    n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando  una
    riduzione complessiva del 30 per cento. 
      2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157,  il  terzo  e
    quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso  di
    scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera
    dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi
    e' interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno
    diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un
    numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi
    organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante  sulla
    base del presente comma, e' effettuato anche  nel  caso  in  cui  sia
    trascorsa una frazione di anno.". 
      3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo  del  Senato
    della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
    dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore  del
    presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                                   Art. 7 
     
                                Election day 
     
      1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
    dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  dei
    Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della
    Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente
    con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data
    nell'arco dell'anno. 
      2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
    Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni  di  cui  al
    comma 1 si effettuano  nella  data  stabilita  per  le  elezioni  del
    Parlamento europeo. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
    NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


    Capo I

    Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                                   Art. 8 
     
      Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica 
     
      1. Entro tre mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
    tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio  sito
    istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco
    delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote
    di partecipazione anche minoritaria  indicandone  l'entita',  nonche'
    una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra  l'ente
    o l'organismo e le societa' ovvero  tra  le  societa'  controllate  e
    indicano se, nell'ultimo triennio  dalla  pubblicazione,  le  singole
    societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
    pubbliche

                                   Art. 9 
     
    Fabbisogni  standard,  spending  review  e  superamento  della  spesa
                  storica delle Amministrazioni dello Stato 
     
      1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di
    superamento  del  criterio  della   spesa   storica,   il   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro
    dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con
    i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending  review"
    mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei  programmi
    di spesa delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato.  Le  analisi
    individuano, tra l'altro, eventuali criticita'  nella  produzione  ed
    erogazione  dei  servizi  pubblici,  anche  inerenti   le   possibili
    duplicazioni di strutture e le possibili strategie  di  miglioramento
    dei risultati ottenibili con le risorse  stanziate.  In  particolare,
    per  le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato   sono   proposte
    specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni,  anche
    ai fini  della  allocazione  delle  risorse  nell'ambito  della  loro
    complessiva dotazione. 
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
    Ragioneria  generale  dello  Stato,  richiede  alle   amministrazioni
    centrali dello Stato i  dati  e  le  informazioni  provenienti  dalle
    banche dati,  indagini  e  sistemi  informativi  dell'amministrazione
    necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1.  Le
    amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali  dati  per  via
    telematica e facilitano  l'accesso  ad  altri  dati  provenienti  dal
    SISTAN, anche nella forma di  dati  elementari,  nel  rispetto  della
    normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 
      3.  In  caso  di  omessa  trasmissione  dei  dati  senza   motivata
    giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di  cui  al
    comma  2,  su  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze,  l'amministrazione  competente  riduce  la  retribuzione  di
    risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento. 
      4. A decorrere dal 2013, i risultati  delle  attivita'  di  cui  al
    comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze
    alle Amministrazioni centrali dello Stato. 
      5. Sulla base  delle  comunicazioni  fornite  alle  amministrazioni
    centrali dello Stato ai sensi del comma 4,  e  in  coerenza  con  gli
    obiettivi e gli interventi  indicati  nel  Documento  di  economia  e
    finanza,  le  Amministrazioni   centrali   dello   Stato   propongono
    nell'ambito di accordi triennali con  il  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze norme volte a realizzare  il  superamento  della  spesa
    storica e la graduale convergenza verso  gli  obiettivi  identificati
    con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire  nella  legge
    di stabilita', ovvero con apposito disegno di  legge  collegato  alla
    manovra di finanza pubblica. 
      6.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui
    all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  al
    monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti
    di cui al comma 5  e  segnalano  eventuali  scostamenti  al  Ministro
    dell'economia e delle finanze e al Ministro competente. 
      7. Il Rapporto sulla spesa  delle  amministrazioni  centrali  dello
    Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
    illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
    pubbliche

                                   Art. 10 
     
    Riduzione delle  spese  dei  Ministeri  e  monitoraggio  della  spesa
                                  pubblica 
     
      1.   Sono   preselettivamente   esclusi   dall'applicazione   delle
    disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il  Fondo
    per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le  risorse
    destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al  finanziamento
    del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
    nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile
    1985,  n.  163,  le  risorse  destinate  alla  manutenzione  ed  alla
    conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno  2012,  il
    fondo per le aree sottoutilizzate. 
      2.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi
    programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
    Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2012,  una  riduzione  della
    spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
    corrispondente agli importi indicati nell'allegato C. 
      3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di  cui
    al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
    ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
    rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
    n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
    interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
    tabella di cui al comma 2. 
      4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
    disegno di  legge  di  stabilita'  per  il  triennio  2012-2014,  gli
    interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
    di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica
    gli effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica  derivanti  dai
    suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di  cui  al
    medesimo comma. 
      5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4
    non risultino adeguate a  conseguire  gli  obiettivi  in  termini  di
    indebitamento netto assegnati ai  sensi  del  comma  2,  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
    eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
    corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
    legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
    all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
    2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
    valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3. 
      6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, e' abrogato. 
      7. Le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
    risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
    generale dello Stato relativo  agli  anni  2008,  2009  e  2010  sono
    definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
    su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
    entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero  le
    autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
    esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
    disponibilita' individuate  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
    dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
    di Stato. 
      8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  i
    commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: 
        "I residui delle spese correnti e delle spese in conto  capitale,
    non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in  cui  e'
    stato iscritto il relativo stanziamento, si  intendono  perenti  agli
    effetti amministrativi. Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in
    bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli  esercizi
    successivi. 
        Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
    chiusura  dell'esercizio  costituiscono  economie  di   bilancio   ad
    esclusione degli  stanziamenti  iscritti  in  forza  di  disposizioni
    legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
    precedente che possono essere mantenuti in bilancio,  quali  residui,
    non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 
        Le somme che  hanno  costituito  economie,  relative  alla  prima
    annualita'  di  una  autorizzazione   di   spesa   pluriennale,   con
    l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
    personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche  e  del
    fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte  con  la
    legge  di  bilancio,  per  un  solo  esercizio   finanziario,   nella
    competenza   dell'esercizio    successivo    a    quello    terminale
    dell'autorizzazione medesima.". 
      9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
    e' sostituito dal seguente: 
        "39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
    concerto con i  Ministri  interessati,  e'  quantificato  l'ammontare
    delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi  del
    comma 38, che sono  conseguentemente  versate  dalle  amministrazioni
    interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
    degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per  cento
    dei versamenti, compatibilmente  con  gli  obiettivi  programmati  di
    finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
    in ciascun anno in termini di indebitamento  netto  conseguenti  alla
    eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello  stato
    di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
    finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
    L'utilizzazione del  fondo  e'  disposta  con  decreti  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato,
    previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.". 
      10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le  norme
    che dispongono la conservazione nel conto  dei  residui,  per  essere
    utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte  negli  stati
    di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo  34
    della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  al  termine  dell'esercizio
    precedente, con  l'esclusione  delle  norme  relative  ai  fondi  del
    personale, al fondo occupazione, al  fondo  opere  strategiche  e  al
    fondo per le aree sottoutilizzate. 
      11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della  legge
    31 dicembre 2009, n. 196, gli  uffici  centrali  del  bilancio  e  le
    ragionerie  territoriali  dello  Stato  per   le   spese   decentrate
    verificano, ai fini  della  registrazione  dell'impegno,  l'effettiva
    sussistenza    dell'obbligazione     giuridicamente     perfezionata,
    identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono  l'obbligo
    dello Stato ed il correlativo diritto di terzi. 
      12. In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante  dagli  obiettivi
    indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e
    da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
    parlamentari, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
    deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre  con  proprio
    decreto, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  limitazione
    all'assunzione di impegni di  spesa  o  all'emissione  di  titoli  di
    pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
    determinati in misura uniforme  rispetto  a  tutte  le  dotazioni  di
    bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
    dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  .
    Contestualmente alla loro adozione, i decreti  di  cui  al  comma  39
    dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  corredati  da
    apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. 
      13. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  12,  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  vigilante,  puo'
    disporre, con uno  o  piu'  decreti,  la  riduzione  delle  spese  di
    funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
    giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi  del
    comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono
    esclusi gli enti territoriali, gli enti  da  questi  vigilati  e  gli
    organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
    vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
    delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Il   maggiore   avanzo
    derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo  decreto
    puo' essere reso disponibile. 
      14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
    finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e  2014  e'  consentita  la
    possibilita' di adottate variazioni  compensative  tra  le  dotazioni
    finanziarie relative alle spese di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
    lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  nell'ambito  di
    ciascun Ministero, anche  tra  programmi  diversi;  la  misura  della
    variazione, qualora siano  interessate  autorizzazioni  di  spesa  di
    fattore legislativo, comunque, deve essere tale da  non  pregiudicare
    il  conseguimento  delle  finalita'  definite  dalle  relative  norme
    sostanziali e comunque non puo' essere  superiore  al  20  per  cento
    delle risorse finanziarie complessivamente stanziate.  La  variazione
    e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
    proposta del Ministro  competente,  previo  parere  favorevole  delle
    competenti  commissioni  parlamentari,  nel  caso  siano  interessate
    autorizzazioni  di  spesa  di  fattore  legislativo.  Resta  precluso
    l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
    finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
    precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
    parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
    carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
    giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
    senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
    competenza, i decreti possono  essere  adottati.  I  decreti  perdono
    efficacia fin  dall'inizio  qualora  il  Parlamento  non  approvi  la
    corrispondente variazione in sede di esame del disegno  di  legge  di
    assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente
    comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso. 
      15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo  21,  comma  6,  della
    legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  interpretano  nel  senso  che
    nell'ambito degli  oneri  inderogabili  rientrano  esclusivamente  le
    spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative  al  pagamento
    di stipendi, assegni, pensioni e altre  spese  fisse,  le  spese  per
    interessi passivi,  le  spese  derivanti  da  obblighi  comunitari  e
    internazionali, le spese per ammortamento di  mutui,  nonche'  quelle
    vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da  leggi
    che regolano la loro evoluzione. 
      16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
    le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti:  "entro
    il 30 settembre". 
      17.  Per  provvedere  all'estinzione  dei  crediti,  maturati   nei
    confronti dei Ministeri alla  data  del  31  dicembre  2010,  il  cui
    pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'  nazionale,  tra
    le regolazioni debitorie pregresse e il cui  ammontare  e'  accertato
    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla
    base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
    circolare n. 38 del  15  dicembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui  all'articolo  1,
    comma  50,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  puo'  essere
    incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente: 
        a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno  2011,  del
    fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo  2  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
        b) fino ad euro 2.000 milioni  di  euro  mediante  versamento  al
    bilancio dello  Stato  di  una  corrispondente  quota  delle  risorse
    complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di
    crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778
    "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio. 
      18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla  data  del
    31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e
    su  conforme  parere  dell'Agenzia  del  demanio,  anche   ai   sensi
    dell'articolo 1197 del codice civile. 
      19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo  e  monitoraggio
    degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti  del  Ministero
    dell'economia e delle finanze nei collegi di  revisione  o  sindacali
    delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
    decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'
    indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,  tenuto  dal
    predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali  stabiliti
    con decreto di natura non regolamentare adeguati  per  l'espletamento
    dell'incarico.  In  sede  di  prima   applicazione,   sono   iscritti
    nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di  pari
    livello, presso il predetto  Ministero,  ed  i  soggetti  equiparati,
    nonche' i dipendenti del Ministero  che,  alla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso
    collegi  di  cui  al  presente  comma;  i  soggetti  anzidetti  ed  i
    magistrati della Corte dei conti possono,  comunque,  far  parte  dei
    collegi di revisione o  sindacali  delle  pubbliche  amministrazioni,
    anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del  decreto
    legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
      20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
        "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai  convegni
    organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca  ed  agli
    incontri   istituzionali   connessi   all'attivita'   di    organismi
    internazionali  o  comunitari,  alle  feste  nazionali  previste   da
    disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze  armate  e
    delle  Forze  di  polizia,  nonche',  per  il   2012,   alle   mostre
    autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni,  nel
    rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche'  dal
    patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le  attivita'
    culturali, di concerto, ai soli fini  finanziari,  con  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze". 
      21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
    settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
    novembre 2008,  n.  181,  sono  venduti  nel  rispetto  dei  principi
    indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies,  del  decreto-legge  31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le  modalita'  individuati
    con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei  limiti
    richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo
    di beni e valori sequestrati. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
    pubbliche

                                   Art. 11 
     
    Interventi    per    la    razionalizzazione    dei    processi    di
      approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 
     
      1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
    anche attraverso la razionalizzazione della spesa per  l'acquisto  di
    beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di  cui  all'articolo
    1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  sono  individuate
    misure dirette ad incrementare i processi di  centralizzazione  degli
    acquisti riguardanti  beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  nell'ambito  del  Programma   di
    razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre  2011
    avvia un piano volto all'ampliamento della quota  di  spesa  per  gli
    acquisti di beni  e  servizi  gestita  attraverso  gli  strumenti  di
    centralizzazione  e  pubblica  sul  sito  www.acquistinretepa.it  con
    cadenza trimestrale le merceologie per  le  quali  viene  attuato  il
    piano. 
      2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
    dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti  effettuati   in   via
    telematica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   anche
    avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel  contesto  del
    sistema a rete il proprio  sistema  informatico  di  negoziazione  in
    riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
    secondo  quanto  definito  con   apposito   decreto   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
    per i rapporto tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
    Trento e di Bolzano. 
      3. Le amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  richiedere  al
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  l'utilizzo  del  sistema
    informatico di negoziazione in  modalita'  ASP  (Application  Service
    Provider). Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
    sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche'  i
    meccanismi di copertura dei  costi  relativi  all'utilizzo,  e  degli
    eventuali servizi correlati,del sistema informatico di  negoziazione,
    anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
    aggiudicatari delle procedure realizzate. 
      4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del  Programma
    di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi  del  Ministero
    dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A.  predispone  e  mette  a
    disposizione delle amministrazioni pubbliche  strumenti  di  supporto
    alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di  beni  e
    servizi. A tale fine, Consip: 
        a)  elabora  appositi  indicatori  e  parametri  per   supportare
    l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza  dei
    processi  di  approvvigionamento  con   riferimento,   tra   l'altro,
    all'osservanza  delle  disposizioni  e  dei  principi  in   tema   di
    razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi,
    alla percentuale di  acquisti  effettuati  in  via  telematica,  alla
    durata media dei processi di acquisto; 
        b)  realizza  strumenti  di  supporto   per   le   attivita'   di
    programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
    pubbliche; 
        c)  realizza  strumenti  di  supporto  allo   svolgimento   delle
    attivita' di controllo da parte dei soggetti  competenti  sulla  base
    della normativa vigente. 
      5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a  4  non  devono  derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
    449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli  atti  e  i  contratti
    posti in  essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui  parametri
    contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
    488 sono nulli e costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano
    responsabilita'  erariale.  Restano  escluse  dall'applicazione   del
    presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate  alla
    data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
      7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7,  comma  8,  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  sono  rese  disponibili,  anche
    attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
    lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la  verifica
    di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito  delle  attivita'
    di controllo previste dalla normativa vigente. 
      8. Con riferimento agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  si
    applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
    disposizioni di governance di settore in materia  di  verifica  degli
    adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
    n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,
    n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
    102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale  e  sanzionatorio
    previsto dalla legislazione vigente. 
      9.  Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi  di  pagamento   delle
    retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
    dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
    dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
    spesa, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
    dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi,  stipula
    su richiesta delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
    del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  per
    l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono  essere
    efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con  decreto  del  Ministro
    dell'economia e delle  finanze  di  natura  non  regolamentare  viene
    fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al  periodo
    precedente ed il relativo contributo da versare su apposito  capitolo
    di entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnato  ai
    pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze.  Restano  escluse  dal  contributo  le
    Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  446,  della  legge  27
    dicembre 2006, n. 296 . 
      10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  commi  449  e
    450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
    attribuiti a Consip S.p.A.  dall'articolo  4  del  decreto  legge  29
    dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
    febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della  giustizia,  di
    concerto  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
    relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
    del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
    medesima,  sono  individuati  periodicamente  i  beni  e  i   servizi
    strumentali  all'esercizio   delle   competenze   istituzionali   del
    Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il  Ministero
    medesimo si avvale di Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di  centrale  di
    committenza  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  34,   del   decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto  di  cui  al  presente
    comma definisce altresi' i termini principali della  convenzione  tra
    il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
    verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,  anche
    indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
    sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle  procedure
    di gara svolte da Consip S.p.A.. 
      11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  comma
    453 e' sostituito dal seguente:  "453.  Con  successivo  decreto  del
    Ministero dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  previsti,
    previa verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,
    anche  indiretti,  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
    remunerazione sugli acquisti da imporre a carico  dell'aggiudicatario
    delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma  1,  della  legge  23
    dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega  bandite
    da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della
    legge 24 dicembre 2007, n.  244,  dell'aggiudicatario  degli  appalti
    basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.  anche  ai  sensi
    dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
      12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4,  della  legge  23
    dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati,  in  termini  di
    riduzione di spesa,  conseguiti  attraverso  l'attuazione  di  quanto
    previsto dal presente articolo per ciascuna  categoria  merceologica.
    Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno  al
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
    Ragioneria generale dello Stato. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
    pubbliche

                                   Art. 12 
     
      Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici 
     
      1. A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e
    vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta,
    da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico
    consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
    dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
    dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con
    l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
    degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
    degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
    all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
    strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
    regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  gli
    enti previdenziali pubblici e privati restano ferme  le  disposizioni
    di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
    122. 
      2. A decorrere dal 1° gennaio 2012: 
        a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
    sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  relative
    agli interventi manutentivi, a carattere ordinario  e  straordinario,
    effettuati sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,  in  uso  per
    finalita' istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del  Consiglio
    dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve  le  specifiche
    previsioni  di  legge  riguardanti  il  Ministero  della  difesa,  il
    Ministero degli affari  esteri  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le
    attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
    trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli  41  e  42
    del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
    modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo  12
    aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni.  Conseguentemente
    sono  fatte  salve  le  risorse   attribuite   al   Ministero   delle
    infrastrutture e dei  trasporti  per  gli  interventi  relativi  agli
    edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui  decisioni
    di spesa  sono  assunte,  nei  limiti  delle  predette  risorse,  dal
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
    demanio; 
        b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le  decisioni
    di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
    per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
    immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle
    Amministrazioni di cui alla lettera a); 
        c) restano ferme  le  decisioni  di  spesa  del  Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti relative agli  interventi  manutentivi
    effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi  da  quelli
    di cui  alle  lettere  a)  e  b).  Tali  interventi  sono  comunicati
    all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
    coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
    a) e b); 
        d)  gli  interventi   di   piccola   manutenzione   sono   curati
    direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili,
    anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
    all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
    coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
    a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di
    verificare le previsioni contrattuali in materia. 
      3. Le Amministrazioni di cui al comma 2  comunicano,  entro  il  31
    gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la  previsione  triennale
    dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
    effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato  alle  stesse  in
    uso,  e  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  che  prevedono  di
    effettuare  sugli  immobili  condotti  in  locazione  passiva  ovvero
    utilizzati a qualsiasi titolo. 
      4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate  e  delle
    verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
    del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del
    demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano  generale
    di interventi per il triennio successivo, volto,  ove  possibile,  al
    recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
    al fine di ridurre le locazioni passive. Per le  medesime  finalita',
    l'Agenzia del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
    specializzate nella riorganizzazione dei  processi  di  funzionamento
    che, in collaborazione con le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
    realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di  cui  al
    comma 6. 
      5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli  interventi
    manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),  stipula  convenzioni
    quadro con le strutture del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
    capacita'  operativa  di  tali  strutture,  stipula  accordi  quadro,
    riferiti   ad   ambiti   territoriali   predefiniti,   con   societa'
    specializzate nel settore individuate mediante procedure ad  evidenza
    pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
    gli appalti sono sottoposti  al  controllo  preventivo  degli  uffici
    centrali del bilancio.  Dell'avvenuta  stipula  delle  convenzioni  o
    degli accordi quadro e' data  immediata  notizia  sul  sito  internet
    dell'Agenzia del demanio. 
      6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a  disposizione
    delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)   e   b),
    confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
    rispettivamente per le spese di parte corrente e  di  conto  capitale
    per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato
    di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.  Le  risorse  necessarie
    alla costituzione  dei  predetti  fondi  derivano  da  corrispondenti
    riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla  base
    delle  comunicazioni  di'  cui  all'articolo  2,  comma  222,  decimo
    periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
    stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
    n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.
    191;  dall'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
    risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
    netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
    dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
      7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni  quadro  di
    cui al comma 5 e, comunque, per i lavori  gia'  appaltati  alla  data
    della  stipula  degli  accordi  o  delle  convenzioni   quadro,   gli
    interventi   manutentivi   continuano   ad   essere   gestiti   dalle
    Amministrazioni interessate fermi restando i limiti  stabiliti  dalla
    normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o  della
    convenzione quadro, e' nullo ogni  nuovo  contratto  di  manutenzione
    ordinaria e straordinaria  non  affidato  dall'Agenzia  del  demanio,
    fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
    dei Ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
    interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
    Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
    comma i beni immobili riguardanti il Ministero  della  difesa  ed  il
    Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  il  Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto  dal
    comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
    degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei  piani  di
    interventi  all'Agenzia  del  demanio,   al   fine   del   necessario
    coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con
    i piani  di  razionalizzazione  degli  spazi  elaborati  dall'Agenzia
    stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della  legge  23  dicembre
    2009, n. 191 . 
      8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare  e  monitorare  gli
    interventi necessari di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  si
    avvale delle strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
    capacita'  operativa  di  tali  strutture,  puo',  con  procedure  ad
    evidenza pubblica e a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,
    selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 
      9.  Per  una  compiuta  attuazione  delle   disposizioni   di   cui
    all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
    volte alla razionalizzazione degli spazi  ed  al  contenimento  della
    spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
    le Amministrazioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  a
    decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
    demanio, a scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle  nuove
    costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
    comunicazioni   devono   indicare,   oltre    l'esatta    descrizione
    dell'immobile e la sua destinazione presente  e  futura,  l'ammontare
    dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
    previsti per la realizzazione delle opere. 
      10. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
    Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il  primo,  entro
    il termine di 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
    presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
    norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei  Provveditorati
    per le opere pubbliche e le modalita',  termini,  criteri  e  risorse
    disponibili. 
      11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono  sostituite
    dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222". 
      12. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Misure   per
    razionalizzare  la  gestione  e   la   dismissione   del   patrimonio
    residenziale pubblico"; 
        b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
    articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
    Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
    pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
    alla proprieta'  dell'abitazione,  entro  il  31  dicembre  2011,  il
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
    sede di Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la  conclusione  di  accordi  con
    regioni ed enti locali aventi ad  oggetto  la  semplificazione  delle
    procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
    autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati,  nonche'  la
    dismissione  e  la  razionalizzazione  del  patrimonio  dei  predetti
    Istituti  anche  attraverso  la  promozione  di   fondi   immobiliari
    nell'ambito degli  interventi  previsti  dall'articolo  11,  comma  3
    lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
    monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
      13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione   stabiliti
    dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
    successive modificazioni, e dai decreti di  cui  al  medesimo  comma,
    sedicesimo periodo, e' causa di  responsabilita'  amministrativa.  Le
    amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
    rispettive  strutture  organizzative  e   i   relativi   profili   di
    competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
    al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
    tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle  unita'
    immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle  partecipazioni,
    prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
    30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
    termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la  comunicazione  dei  dati
    relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti  dai  successivi
    decreti emanati ai sensi dell'articolo  2,  comma  222,  quindicesimo
    periodo che li individuano. 
      14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della  legge  23
    dicembre 2009, n. 191,  le  parole:  "rendiconto  patrimoniale  dello
    Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,  lettera
    e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello
    Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7  agosto  1997,
    n. 279" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "rendiconto  patrimoniale
    delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 
      15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della  legge  23
    dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne  effettua
    la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
    "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
    Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei
    conti per gli atti di rispettiva competenza". 
    
            
          
              
                Capo II 

    Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
    pubbliche

                                   Art. 13 
     
                           Rimodulazione di fondi 
     
      1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del
    fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
    n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo  e'
    ridotta dell'importo di 100 milioni  per  l'anno  2011;  la  medesima
    dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015. 
      2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
    del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrato
    dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
    225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
    10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011. 
      3. La dotazione del  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
    dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
    Ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
    decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
    modificazioni, come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  22-ter  del
    decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  successive  modificazioni, e'
    ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012,  di  392  milioni  di
    euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di  592
    milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di  euro  per  l'anno
    2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di  euro
    per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  242
    milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
    pubbliche

                                   Art. 14 
     
    Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 
     
      1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15,
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
    vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
    investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del
    patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto
    legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
    febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione
    presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti
    che ritenga necessari. 
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
    COVIP, sono stabilite le modalita' con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
    Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1
    ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  3,  comma
    3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
    dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del
    predetto decreto legislativo. 
      3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
    detta  disposizioni  in  materia  di   investimento   delle   risorse
    finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
    banca depositaria, tenendo anche  conto  dei  principi  di  cui  agli
    articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e
    relativa normativa di attuazione e di quanto  previsto  dall'articolo
    2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509. 
      4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente
    decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
    strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
    dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo'
    avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche
    amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori
    ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
    contestuale  indisponibilita'  dei  posti   nell'amministrazione   di
    provenienza. 
      5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
    come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre
    2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa
    previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di
    vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento
    alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763,
    della  legge  n.  296  del  2006,  gia'  esercitate  dal  Nucleo   di
    valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di
    diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509
    e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo
    svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
    della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione
    dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
      6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,  28  e
    29,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  al  fine  della
    salvaguardia le attivita' e  le  funzioni  attualmente  svolte  dalla
    societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,
    n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
    202, e ritenute  di  preminente  interesse  generale,  alla  data  di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'
    costituita la societa' a responsabilita' limitata  «Istituto  Luce  -
    Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa'  di
    cui al presente comma e' stabilito in sede di  costituzione  in  euro
    15.000.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  assume   la
    titolarita' delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo'  formare
    oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le
    attivita'  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il
    Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
    profili patrimoniali, finanziari e statutari. 
      7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
    per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari  a  15.000
    euro per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.
    163, come determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
    n. 220. 
      8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i
    beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
    dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni
    successivi alla costituzione della societa' di cui al comma  6,  sono
    individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
    alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile
    1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
    1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
    Luce - Cinecitta'». 
      9.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  emana,
    annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento  a  tre
    esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di  cui  al
    comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
    generale, fra le quali sono ricomprese: 
        a) le attivita' di conservazione, restauro e  valorizzazione  del
    patrimonio filmico, fotografico e  documentaristico  trasferito  alla
    societa' ai sensi del comma 8; 
        b) la distribuzione di opere  prime  e  seconde  e  cortometraggi
    sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai  sensi
    del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
    modificazioni,  nonche'   la   produzione   documentaristica   basata
    prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). 
    Nell'atto di indirizzo non possono  essere  ricomprese  attivita'  di
    produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere  filmiche
    diverse da quelle indicate nel punto b) e possono  essere  ricomprese
    attivita'  strumentali,  di  supporto,  e  complementari  ai  compiti
    espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture  del
    Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
    riferimento alla promozione  del  cinema  italiano  all'estero,  alla
    gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da  quest'ultimo
    detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per  conto
    del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
    all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
    28, e successive modificazioni. 
      10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
    le attivita' culturali una proposta di  programma  coerente  con  gli
    obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
    annuale delle attivita' e' approvato dal  Ministro,  che  assegna  le
    risorse finanziarie necessarie  per  il  suo  svolgimento  e  per  il
    funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi  per  il
    personale. 
      11. Dalla data di adozione del  decreto  di  cui  al  comma  8,  la
    societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,
    n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
    202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
    s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla  base  del
    rendiconto   finale    delle    attivita'    e    della    situazione
    economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da  redigere,
    entro  30  giorni  dalla  messa  in  liquidazione,  da  parte   degli
    amministratori e del collegio sindacale  gia'  in  carica  presso  la
    societa' posta in liquidazione. 
      12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di  un
    collegio di tre periti designati, uno dalla  societa'  trasferitaria,
    uno dal Ministero per il beni e le  attivita'  culturali  e  uno  dal
    Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
    fine di effettuare, entro 90 giorni  dalla  data  di  consegna  della
    predetta situazione  economico-patrimoniale,  una  verifica  di  tale
    situazione e sulla base  della  stessa,  una  valutazione  estimativa
    dell'esito  finale  della  liquidazione  della  societa'  trasferita.
    L'ammontare del compenso del collegio di periti  e'  determinato  con
    decreto dal Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  La  valutazione
    deve, fra l'altro,  tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri
    necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
    quelli di funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
    periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario  stimato  per
    la liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale  della
    liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento  della
    societa',  che  e'  corrisposto  dalla  societa'   trasferitaria   al
    Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Al  termine  della
    liquidazione  della  societa'  trasferita,  il  collegio  dei  periti
    determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
    fra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della
    liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Tale  eventuale  maggiore
    importo e' attribuito alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
    migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora  il  valore
    stimato  dell'esito  finale  della  liquidazione  sia  negativo,   il
    collegio dei periti  determina  annualmente  l'entita'  dei  rimborsi
    dovuti dal Ministero per  il  beni  e  le  attivita'  culturali  alla
    societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi  di
    gestione della societa' in liquidazione. A tali  oneri  il  Ministero
    per i beni e le attivita'  culturali  fara'  fronte  con  le  risorse
    destinate al settore  cinematografico  nell'ambito  del  riparto  del
    fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
    163 e successive modificazioni. 
      13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere  previsto  il
    trasferimento al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  di
    funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo  5-bis
    del  decreto  legge  23  aprile  1993,  n.   118,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202.  Con  lo  stesso
    decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
    trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
    quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al  Ministero
    per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
    del  trasferimento  a  favore  di  Cinecitta'  Luce  s.p.a..  Per  il
    trasferimento  delle  funzioni  previsto  dal  secondo   periodo,   i
    dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica  dirigenziale,
    attualmente in servizio presso la societa' di cui  al  terzo  periodo
    del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui  al
    comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono  inquadrati  nei  ruoli  del
    Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di  apposita
    tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto  di  cui  al
    presente comma e previo espletamento di apposita procedura  selettiva
    di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni  e  le  attivita'
    culturali  provvede  conseguentemente  a  rideterminare  le   proprie
    dotazioni   organiche   in   misura   corrispondente   al   personale
    effettivamente trasferito;  i  dipendenti  inquadrati  mantengono  il
    trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
    voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
    nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
    quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per  la
    differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
    miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
      14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal  6  al
    13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta  diretta  o
    indiretta, tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso  o
    denominato. 
      15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, si interpreta nel senso che le amministrazioni  di  destinazione
    subentrano  direttamente  nella  titolarita'  di  tutti  i   rapporti
    giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali  enti
    siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
      16. Il  corrispettivo  previsto  dall'articolo  6,  comma  16,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il  15  dicembre
    2011; al citato comma 16, settimo periodo, le  parole  da:  "d'intesa
    tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino  alla  fine  del
    periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
    e delle finanze ed il terzo, con  funzioni  di  presidente,  d'intesa
    dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
    delle finanze. 
      17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
    a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      18. Salvo quanto previsto  nei  commi  da  21  a  24,  le  funzioni
    attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  di
    personale, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti
    giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia  esperita
    alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero
    dello sviluppo economico, il quale  entro  il  31  dicembre  2011  e'
    conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
    legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.  Ai
    sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data e' altresi'
    riorganizzato il Ministero degli  affari  esteri  per  effetto  delle
    disposizioni di cui ai predetti  commi.  Le  risorse  gia'  destinate
    all'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  di
    sviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinate
    nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
    in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
    l'internazionalizzazione delle imprese da istituire  nello  stato  di
    previsione del Ministero dello sviluppo economico. La  dotazione  del
    Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
      19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia  di  promozione  e
    internazionalizzazione delle imprese sono  esercitati  dal  Ministero
    dello sviluppo economico e dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Le
    linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo  delle  relative
    risorse in materia di promozione ed internalizzazione  delle  imprese
    sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
    maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
    sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e
    delle  finanze  o  da  persona  dallo   stesso   designata,   da   un
    rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
    generale  dell'industria  italiana  e  della  Associazione   bancaria
    italiana. 
      20. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
    affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze, adottati  entro  trenta  giorni  dalla
    data di entrata in vigore del  presente  decreto,  si  provvede  alla
    individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
    dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti,  rispettivamente,
    al Ministero degli  affari  esteri  e  al  Ministero  dello  sviluppo
    economico.  Con  i  medesimi  decreti  il  Ministro  dello   sviluppo
    economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche  in  misura
    corrispondente  alle  unita'  di  personale  in  servizio   a   tempo
    indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per  gli  affari
    generali e le risorse del Ministero dello  sviluppo  economico  cura,
    anche con la collaborazione dei competenti  dirigenti  del  soppresso
    ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
    passivi da  trasferire  e  provvede  alla  gestione  delle  attivita'
    strumentali  a  tale  trasferimento.  Nelle  more  dell'adozione  del
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono  fatti  salvi
    gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti
    capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
    fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   dei
    regolamenti di cui al comma 18,  con  i  quali  sono  in  particolare
    individuate le articolazioni, rispettivamente,  del  Ministero  degli
    affari esteri e del Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie
    all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti
    trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'
    facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
    gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'
    dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correntezza   dei
    pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del  Ministero
    dello  sviluppo  economico  puo'  delegare  un   dirigente   per   lo
    svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione. 
      21. Il personale in servizio presso  i  soppressi  uffici  dell'ICE
    all'estero   opera   fino   alla   scadenza   dell'incarico,    nelle
    Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di  Sezioni  per
    la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito  delle
    risorse trasferite al Ministero degli  affari  esteri  ai  sensi  del
    comma 20. Il personale locale,  impiegato  con  rapporti  di  lavoro,
    anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
    Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri. 
      22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi  e'  coordinata
    dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e  di
    direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
    delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
    concerto con il Ministero degli affari esteri. 
      23. Il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  puo'  destinare  a
    prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
    di 100 unita', previo nulla osta del Ministero  degli  affari  esteri
    accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR  5
    gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna  sulle
    relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
    esistenti nei Paesi di accreditamento.  Il  funzionario  responsabile
    della Sezione e' accreditato presso  le  autorita'  locali  in  lista
    diplomatica. Il restante personale  e'  notificato  nella  lista  del
    personale tecnico-amministrativo. 
      24. L'apertura e  la  chiusura  delle  Sezioni  presso  gli  uffici
    diplomatico-consolari,  il  numero  degli   addetti,   l'uso   e   la
    destinazione  dei  loro  locali  sono  deliberate  dal  Consiglio  di
    amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
    linee guida e di indirizzo strategico di cui  al  comma  19,  nonche'
    delle priorita' di politica estera  italiana  e  delle  politiche  di
    internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze  di
    flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto  di  natura
    non regolamentare del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
    economico  e  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
    l'innovazione,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  impiego  delle
    risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni,  ferma
    restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse. 
      25. I dipendenti a tempo indeterminato  del  soppresso  ICE,  fatto
    salvo quanto previsto per il personale locale di  cui  al  comma  21,
    sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
    sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno  o
    piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione  e  per
    l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  assicurando
    l'invarianza della spesa complessiva. 
      26. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
    fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
    continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
    cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
    per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per  la
    differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
    miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
    rapporti di lavoro  le  amministrazioni  di  destinazione  subentrano
    nella  titolarita'  dei  rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione   del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
    della finanza pubblica. 
      27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
      28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita  del  settore
    ippico, di riduzione della  spesa  di  funzionamento,  di  incremento
    dell'efficienza  e  di  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,
    nonche'  di  assicurare  la  trasparenza  e   l'imparzialita'   nello
    svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi  e  con  le
    modalita' di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
    1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legge  31
    maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
    luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in  Agenzia  per  lo
    sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il  compito  di  promuovere
    l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle
    razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi
    di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e
    programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti
    nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse,
    valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di
    allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri
    internazionalmente riconosciuti. L'ASSI  subentra  nella  titolarita'
    dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell'UNIRE.  Il  potere  di
    indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal  Ministro  delle
    politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore
    generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
    collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
      29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a
    tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l'Agenzia.  La
    consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il
    limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia.  Nei  confronti
    del personale  dell'Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
    prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti
    pubblici non economici e dell'Area VI  della  dirigenza.  All'Agenzia
    sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
    bilancio dello Stato per l'UNIRE. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
    pubbliche

                                   Art. 15 
     
    Liquidazione degli enti  dissestati  e  misure  di  razionalizzazione
      dell'attivita' dei commissari straordinari 
     
      1. Fatta salva  la  disciplina  speciale  vigente  per  determinate
    categorie  di  enti  pubblici,  quando   la   situazione   economica,
    finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello
    Stato  raggiunga  un  livello  di  criticita'  tale  da  non   potere
    assicurare  la  sostenibilita'  e   l'assolvimento   delle   funzioni
    indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai  debiti
    liquidi ed  esigibili  nei  confronti  dei  terzi,  con  decreto  del
    Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, l'ente e' posto in  liquidazione  coatta  amministrativa;  i
    relativi  organi  decadono  ed  e'  nominato   un   commissario.   Il
    commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
    assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che  si
    rendono vacanti e provvede all'estinzione dei  debiti  esclusivamente
    nei limiti delle risorse disponibili  alla  data  della  liquidazione
    ovvero di quelle che si ricavano dalla  liquidazione  del  patrimonio
    dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto  in  deroga  a
    quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti
    ed il personale a tempo indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
    Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica  amministrazione,
    ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
    legislativo n. 300 del  1999,  con  la  conseguente  attribuzione  di
    risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo
    statale gia' erogato in favore  dell'ente.  Il  personale  trasferito
    mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale   ed   accessorio,
    limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
    del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso  in
    cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
    quello previsto  e'  attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
    personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
    qualsiasi titolo conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'  stabilita
    un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le  qualifiche  e   le
    posizioni economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del
    presente comma non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti
    del servizio sanitario nazionale. 
      2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi
    di interesse pubblico perseguiti con la  nomina  e  di  rafforzare  i
    poteri di vigilanza  e  controllo  stabiliti  dalla  legislazione  di
    settore, i commissari straordinari nominati ai sensi  degli  articoli
    11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
    novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
    gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8  luglio  2010,  n.  105,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e
    i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
    4 del decreto-  legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  possono  essere
    in ogni tempo revocati con le  medesime  modalita'  previste  per  la
    nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto  il
    compenso  previsto  con  riferimento   all'attivita'   effettivamente
    svolta. 
      3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei  commissari  o
    sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e  da
    una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50  mila  euro,
    annui; la parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento
    degli obiettivi ed al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli
    interventi ricadenti nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
    puo' superare 50 mila euro  annui.  Con  la  medesima  decorrenza  si
    procede alla  rideterminazione  nei  termini  stabiliti  dai  periodi
    precedenti dei compensi previsti per gli incarichi  di  commissario e
    sub commissario conferiti prima di tale  data.  La  violazione  delle
    disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno
    erariale. 
      4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati
    ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159,
    convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i
    cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo  e
    negli  importi   indicati   nei   relativi   decreti   del   Ministro
    dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute. 
      5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle  procedure  di
    amministrazione straordinaria delle imprese di  cui  all'articolo  2,
    comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito  dalla
    legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
    sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che  si  trovino
    nella fase di liquidazione,  l'organo  commissariale  monocratico  e'
    integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro  dello  sviluppo
    economico con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38  del  decreto
    legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il  collegio
    puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione  delle  norme  di
    cui ai commi da 2 a 5  del  presente  articolo  non  puo'  comportare
    aggravio di costi a carico della procedura per i  compensi  che  sono
    liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'   riconoscibili   al
    commissario unico. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
    pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
    Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

                                   Art. 16 
     
           Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
     
      1.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle  misure  di
    razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
    impiego adottate nell'ambito della manovra di  finanza  pubblica  per
    gli  anni  2011-2013,  nonche'  ulteriori  risparmi  in  termini   di
    indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di  euro  per  l'anno
    2013 e ad euro 740 milioni di euro  per  l'anno  2014,  ad  euro  340
    milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370  milioni  di  euro  annui  a
    decorrere dall'anno 2016 con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
    l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta: 
        a)  la  proroga  di  un   anno   dell'efficacia   delle   vigenti
    disposizioni in materia di limitazione  delle  facolta'  assunzionali
    per le amministrazioni  dello  Stato,  ad  esclusione  dei  Corpi  di
    polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  le  agenzie
    fiscali,  per  gli  enti  pubblici  non  economici  e  per  gli  enti
    dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
    165; 
        b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
    che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori
    del  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   previste   dalle
    disposizioni medesime; 
        c)  la   fissazione   delle   modalita'   di   calcolo   relative
    all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per  gli  anni
    2015-2017; 
        d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
    procedure   di   mobilita'   del   personale   tra    le    pubbliche
    amministrazioni; 
        e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
    cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni  con
    le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
    impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza
    di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori; 
        f) l'inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con  esclusione
    delle regioni e delle  province  autonome,  nonche'  degli  enti  del
    servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti  destinatari  in
    via diretta  delle  misure  di  razionalizzazione  della  spesa,  con
    particolare  riferimento  a  quelle  previste  dall'articolo  6   del
    decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
        g)   ulteriori   misure   di   risparmio,   razionalizzazione   e
    qualificazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  anche
    attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle  procedure,
    la  riduzione  dell'uso  delle  autovetture  di  servizio,  la  lotta
    all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni  di  cui
    all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  al  personale
    del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
    attivita' operative o missioni. 
      2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con  riferimento
    al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
    anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
      3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non  vengano
    adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino  risparmi
    di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge
    31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
    provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino  alla  concorrenza
    dello   scostamento   finanziario   riscontrato,   delle    dotazioni
    finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
    rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
    citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
    Ministero. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  Fondo  per  il
    finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le   risorse
    destinate alla ricerca  e  al  finanziamento  del  cinque  per  mille
    dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   all'istruzione
    scolastica, nonche' il fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui  alla
    legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse   destinate   alla
    manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. 
      4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   11,   le
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
    di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e  riqualificazione
    della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di
    semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della
    politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio,
    gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze
    attraverso  persone  giuridiche.  Detti  piani  indicano   la   spesa
    sostenuta a legislazione vigente per ciascuna  delle  voci  di  spesa
    interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
      5. In relazione ai  processi  di  cui  al  comma  4,  le  eventuali
    economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle  gia'
    previste dalla normativa vigente, dall'articolo  12  e  dal  presente
    articolo ai fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica,
    possono essere utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50
    per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per  cento
    destinato alla erogazione dei premi  previsti  dall'articolo  19  del
    decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  La  restante  quota  e'
    versata annualmente dagli enti  e  dalle  amministrazioni  dotati  di
    autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
    dello Stato. La disposizione di cui  al  precedente  periodo  non  si
    applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
    delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le  risorse
    di cui al primo periodo sono utilizzabili solo  se  a  consuntivo  e'
    accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
    interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati  per  ciascuna
    delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e  i
    conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai  sensi  della
    normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per  la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
    effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
    della   Ragioneria   generale   dello   Stato   per    il    tramite,
    rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali  di  bilancio  e
    dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento   della   funzione
    pubblica. 
      6.  I  piani  adottati  dalle  amministrazioni  sono   oggetto   di
    informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. 
      7. In ragione dell'esigenza di  un  effettivo  perseguimento  degli
    obiettivi  di   finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea
    relativamente  alla  manovra  finanziaria  per  gli  anni  2011-2013,
    qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
    giurisdizionali diversi dalle decisioni della  Corte  costituzionale,
    non siano conseguiti gli effetti finanziari  utili  conseguenti,  per
    ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle  disposizioni  di  cui  ai
    commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
    medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di  carattere
    generale, nell'anno  immediatamente  successivo  nei  riguardi  delle
    stesse  categorie  di  personale  cui  si   applicano   le   predette
    disposizioni. 
      8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni  a
    tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
    trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonche'   gli
    inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni
    delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l'illegittimita'
    costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la
    situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
    sentenza della Corte Costituzionale. Ferma  l'eventuale  applicazione
    dell'articolo 2126 del codice civile in  relazione  alle  prestazioni
    eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente  e  senza
    indugio a comunicare agli  interessati  gli  effetti  della  predetta
    sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato  trattamento
    economico e al ritiro degli atti nulli. 
      9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del  decreto  legislativo  30
    marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti: 
        "5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo
    sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta
    complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all'effettuazione
    della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e  prevenire
    l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin  dal  primo
    giorno quando l'assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o
    successive a quelle non lavorative. 
        5-bis. Le fasce orarie di reperibilita'  entro  le  quali  devono
    essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni
    dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
    allontanarsi  dall'indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di
    reperibilita'  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o
    accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
    devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
    comunicazione all'amministrazione. 
        5-ter. Nel caso in cui l'assenza per  malattia  abbia  luogo  per
    l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
    esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
    di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche
    privati, che hanno svolto la visita o la prestazione." 
      10. Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell'articolo
    55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si
    applicano anche ai dipendenti di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
    decreto. 
      11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
    facolta' riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal
    comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione,
    qualora   l'amministrazione   interessata    abbia    preventivamente
    determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto
    generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei
    competenti organi di controllo. 
        
    
            
          
              
                Capo III 

    Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
    pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
    Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

                                   Art. 17 
     
                   Razionalizzazione della spesa sanitaria 
     
      1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e  la
    realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica,  il  livello  del
    finanziamento a cui concorre lo Stato per  il  2013  e'  incrementato
    dello  0,5%  rispetto  al  livello  vigente  per  il   2012   ed   e'
    ulteriormente incrementato dell'1,4% per il  2014.  Conseguentemente,
    con  specifica  Intesa  fra  lo  Stato  e  le   regioni,   ai   sensi
    dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  da
    stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalita' per  il
    raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo  periodo  del  presente
    comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto
    termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni
    rispettino  l'equilibrio  di  bilancio  sanitario,  sono  introdotte,
    tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il  personale
    di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli  altri  ambiti
    di spesa sanitaria: 
        a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti  la
    determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e
    fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi
    a lavori, servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare  le
    attivita' delle  Centrali  regionali  per  gli  acquisti,  il  citato
    Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca  dati
    nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
    decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce  alle  regioni
    un'elaborazione  dei  prezzi  di  riferimento,  ivi  compresi  quelli
    eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche  ai  sensi  di
    quanto  disposto  all'articolo  11,  alle  condizioni   di   maggiore
    efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed  i  farmaci
    per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari  e  non
    sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di
    cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
    tra quelli di maggiore impatto in  termini  di  costo  a  carico  del
    Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione
    delle  regioni  ulteriori  strumenti   operativi   di   controllo   e
    razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano  tutte  le  misure
    necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di  risparmio
    programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
    delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati; 
        b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine  di
    consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
    di risparmio programmati compatibili con il livello di  finanziamento
    di cui al primo periodo del presente  comma,  a  decorrere  dall'anno
    2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
    dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
    proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   procedure
    finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche  l'eventuale
    superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
    all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
    nella misura massima del 35% di tale superamento, in  proporzione  ai
    rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con
    modalita'  stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro  la
    predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il  richiamato
    regolamento, l'Agenzia italiana del  farmaco,  con  riferimento  alle
    disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettera  b),  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  a  decorrere  dall'anno  2013,
    aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di  consentire
    alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi  di
    risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di
    spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo
    5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  come  da
    ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legge  1°
    luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
    agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%; 
        c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta
    direttamente dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di
    dispositivi  medici,  in  attesa  della  determinazione   dei   costi
    standardizzati sulla base dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
    che tengano conto  della  qualita'  e  dell'innovazione  tecnologica,
    elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
    monitoraggio  dei  consumi  dei   dispositivi   medici   direttamente
    acquistati dal Servizio sanitario nazionale di  cui  al  decreto  del
    Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013  la  spesa
    sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per  l'acquisto  di  detti
    dispositivi, tenuto conto dei dati riportati  nei  modelli  di  conto
    economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza  protesica,
    e' fissata entro un tetto a livello nazionale e  a  livello  di  ogni
    singola regione, riferito  rispettivamente  al  fabbisogno  sanitario
    nazionale standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
    cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
    68. Cio' al fine di garantire il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    risparmio programmati. Il valore assoluto  dell'onere  a  carico  del
    Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei  dispositivi  di  cui
    alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e'
    annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   monitorano
    l'andamento  della  spesa  per  acquisto  dei   dispositivi   medici:
    l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente
    a carico della regione attraverso misure di contenimento della  spesa
    sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
    del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
    fatto registrare un equilibrio economico complessivo; 
        d) a decorrere dall'anno 2014,  con  regolamento  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    su proposta del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia  e   delle   finanze,   sono   introdotte   misure   di
    compartecipazione  sull'assistenza   farmaceutica   e   sulle   altre
    prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  Le  misure  di
    compartecipazione sono aggiuntive  rispetto  a  quelle  eventualmente
    gia' disposte dalle regioni e sono  finalizzate  ad  assicurare,  nel
    rispetto del principio di equilibrio  finanziario,  l'appropriatezza,
    l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota  di
    compartecipazione non concorre  alla  determinazione  del  tetto  per
    l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni  possono  adottare
    provvedimenti    di    riduzione    delle    predette    misure    di
    compartecipazione,   purche'   assicurino   comunque,   con    misure
    alternative,  l'equilibrio  economico  finanziario,  da  certificarsi
    preventivamente da parte del  Comitato  permanente  per  la  verifica
    dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo
    tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
    dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
      2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni  di  cui  all'alinea  del
    comma 1 sono indicati gli importi delle manovre  da  realizzarsi,  al
    netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui  all'articolo
    16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio
    sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure  di  cui
    alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta  Intesa
    non sia  raggiunta  entro  il  predetto  termine,  gli  importi  sono
    stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
    al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali,  per
    l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico  rispettivamente  delle
    misure di cui alle lettere a), b), e c) del  comma  1,  nonche',  per
    l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40%  a  carico  rispettivamente
    delle misure di cui alle lettere a), b) c) e  d)  del  comma  1;  per
    l'anno 2014, il residuo 3 per  cento  corrisponde  alle  economie  di
    settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
    di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
    all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla  lettera  c)
    del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie  di
    settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
    di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
    all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le
    citate   percentuali   per   l'anno   2014   sono   proporzionalmente
    rideterminate e  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini
    di saldo  netto  da  finanziare  il  livello  del  finanziamento  del
    Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1. 
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73,  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno  degli
    anni 2013 e 2014. 
      4. Al fine di assicurare, per gli anni  2011  e  2012,  l'effettivo
    rispetto  dei  piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  nonche'
    dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre  2009,  sono  introdotte  le
    seguenti disposizioni: 
        a) all'articolo 2, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.
    191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: 
          "A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o  dei
    programmi operativi di cui  al  comma  88,  gli  ordinari  organi  di
    attuazione del piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli
    derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono  al
    Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto
    con il Piano di rientro o con i  programmi  operativi.  Il  Consiglio
    regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie
    modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le  sospende,  o  le
    abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad  apportare  le
    necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi
    provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli
    ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il
    Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della
    Costrizione,  le  necessarie  misure,   anche   normative,   per   il
    superamento dei predetti ostacoli."; 
          b) all'articolo 2, dopo il comma 88  della  legge  23  dicembre
    2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo  periodo  del
    comma  88  si  interpreta  nel  senso  che  i   programmi   operativi
    costituiscono   prosecuzione   e   necessario   aggiornamento   degli
    interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento  del
    piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del
    servizio  sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento,
    dell'effettivo stato di  avanzamento  dell'attuazione  del  piano  di
    rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da  Intese
    fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente."; 
          c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro
    dal disavanzo sanitario  della  regione  Abruzzo  da'  esecuzione  al
    programma operativo per l'esercizio  2010,  di  cui  all'articolo  2,
    comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato  con
    il presente decreto, ferma restando la validita'  degli  atti  e  dei
    provvedimenti gia'  adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei
    rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  della  sua  attuazione.   Il
    Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data  di
    entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario  regionale
    2011 - 2012, in  modo  da  garantire,  anche  attraverso  l'eventuale
    superamento delle previsioni contenute in  provvedimenti  legislativi
    regionali non ancora rimossi ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  80,
    della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   che   le   azioni   di
    riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano
    coerenti, nel rispetto  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
    assistenza: 
            1)  con  l'obiettivo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
    economico stabile del bilancio sanitario  regionale  programmato  nel
    piano di rientro stesso, tenuto conto del livello  del  finanziamento
    del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con  il
    Patto per la  salute  2010  -  2012  e  definito  dalla  legislazione
    vigente; 
            2) con gli ulteriori obblighi per le regioni  introdotti  dal
    medesimo Patto per  la  salute  2010  -  2012  e  dalla  legislazione
    vigente; 
          d) il Consiglio dei Ministri provvede a  modificare  l'incarico
    commissariale nei sensi di cui alla lettera c); 
          e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
    220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono
    inserite le seguenti: "nonche' al fine di  consentire  l'espletamento
    delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
    finanziario"; 
            2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:  "fino  al  31
    dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre
    2012"; 
          f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per  le  quali
    in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
    30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e'  stato
    applicato il blocco  automatico  del  turn  over  del  personale  del
    servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della  salute,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, su richiesta della  regione  interessata,  puo'  essere
    disposta,   in   deroga   al   predetto   blocco   del   turn   over,
    l'autorizzazione al conferimento di  incarichi  di  dirigenti  medici
    responsabili di struttura complessa,  previo  accertamento,  in  sede
    congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento  di
    incarichi  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento   dei   livelli
    essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita'  del  medesimo
    conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
    equilibri di  bilancio  sanitario,  come  programmati  nel  piano  di
    rientro, ovvero  nel  programma  operativo,  da  parte  del  Comitato
    permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
    assistenza e del Tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti
    regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9  e  12  dell'intesa
    Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS. 
      5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle   pubbliche
    amministrazioni interessate, a fronte degli oneri  da  sostenere  per
    gli accertamenti medico-legali sui dipendenti  assenti  dal  servizio
    per  malattia  effettuati  dalle   aziende   sanitarie   locali,   in
    applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°
    luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
    agosto 2009, n. 102: 
        a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
    finanze e' autorizzato  a  trasferire  annualmente  una  quota  delle
    disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale,  non
    utilizzata in  sede  di  riparto  in  relazione  agli  effetti  della
    sentenza della Corte costituzionale n. 207 del  7  giugno  2010,  nel
    limite  di  70  milioni  di  euro   annui,   per   essere   iscritta,
    rispettivamente, tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi  carattere
    obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della  legge  196  del
    2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero  su
    appositi  fondi  da  destinare  per   la   copertura   dei   medesimi
    accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da
    quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la  legge  di
    bilancio e' stabilita la dotazione annua  dei  suddetti  stanziamenti
    destinati alla copertura degli accertamenti  medico-legali  sostenuti
    dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente  non
    superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
    lettera  a).  Conseguentemente  il  livello  del  finanziamento   del
    Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
    comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo  esercizio  2013,
    in riduzione di 70 milioni di euro. 
      6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma  67,  secondo
    periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo
    dell'articolo 1, comma 4, lettera c),  dell'intesa  Stato-regioni  in
    materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione
    della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
    le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009,  per
    l'anno 2011 il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
    nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come  rideterminato
    dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31  maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13  dicembre  2010,  n.
    220, e' incrementato di 486,5 milioni  di  euro  per  far  fronte  al
    maggior finanziamento concordato  con  le  regioni,  ai  sensi  della
    citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011. 
      7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo  protocollo
    d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre  regioni
    interessate, e' disposta la proroga fino  al  31  dicembre  2013  del
    progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1,  comma
    827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296,  coordinato  dall'Istituto
    nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
    per il contrasto delle malattie  della  poverta'  (INMP)  di  cui  al
    decreto del Ministro della salute in data 3 agosto  2007,  pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20  settembre  2007,  finalizzato
    alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione  e  alla  cura  delle
    malattie delle migrazioni e della poverta'. 
      8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e  alle  modalita'  di
    funzionamento dell'INMP si provvede con decreto  del  Ministro  della
    salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero  della  salute  verifica
    l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove,  sulla  base
    dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari  alla
    definizione, d'intesa con  le  regioni  interessate,  dell'assetto  a
    regime dell'INMP. In caso di  mancato  raggiungimento  dei  risultati
    connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7,
    con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e
    liquidazione dell'INMP provvedendo  alla  nomina  di  un  commissario
    liquidatore. 
      9. Per la realizzazione  e  delle  finalita'  di  cui  al  presente
    articolo, e' autorizzata per l'anno 2011 la  corresponsione  all'INMP
    di un finanziamento pari 5 milioni di euro,  alla  cui  copertura  si
    provvede mediante corrispondente riduzione,  per  il  medesimo  anno,
    dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5  della  legge  6
    febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno
    degli anni 2012  e  2013  si  provvede  nell'ambito  di  un  apposito
    progetto interregionale  per  la  cui  realizzazione,  sulle  risorse
    finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
    dicembre 1996  n.  662,  e  successive  modificazioni,  e'  vincolato
    l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio. 
      10. Al fine di  garantire  la  massima  funzionalita'  dell'Agenzia
    italiana  del  farmaco  (Aifa),  in  relazione   alla   rilevanza   e
    all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite,  di
    potenziare   la   gestione   delle   aree   strategiche   di   azione
    corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute  e
    di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento  di  cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010,  n.
    183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo  48,  comma  13,  del
    decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
    modificazione, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  adottare
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
    conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione  e
    funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  (Aifa),  di  cui  al
    decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.  245,  e'
    modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario  dell'ente
    e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso: 
        a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta  del
    direttore  generale,  il  potere  di  modificare,  con  deliberazioni
    assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,
    l'assetto organizzativo  dell'Agenzia  di  cui  all'articolo  17  del
    medesimo decreto n. 245 del 2004, anche  al  fine  di  articolare  le
    strutture amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
    compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della  presente
    lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della  salute,
    di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
        b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica  e
    il comitato prezzi e  rimborsi,  prevedendo:  un  numero  massimo  di
    componenti pari a dieci, di cui  tre  designati  dal  Ministro  della
    salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno  designato  dal
    Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  quattro  designati  dalla
    Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il  direttore  generale
    dell'Aifa e il  presidente  dell'Istituto  superiore  di  sanita';  i
    requisiti  di  comprovata  professionalita'  e  specializzazione  dei
    componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo
    dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le
    indennita' ai componenti, ferma l'assenza di  oneri  a  carico  della
    finanza  pubblica,  non  possano  superare  la  misura  media   delle
    corrispondenti indennita' previste per i  componenti  degli  analoghi
    organismi  delle  autorita'  nazionali  competenti  per   l'attivita'
    regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
        c)  di  specificare  i  servizi,  compatibili  con  le   funzioni
    istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia  stessa  puo'  rendere  nei
    confronti di terzi  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  8,  lettera
    c-bis), del decreto-legge n. 269 del  2003,  stabilendo  altresi'  la
    misura dei relativi corrispettivi; 
        d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun  titolare
    di autorizzazione all'immissione in commercio per  il  funzionamento,
    l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita'  informatiche
    della banca  dati  dei  farmaci  autorizzati  o  registrati  ai  fini
    dell'immissione in commercio, nonche'  per  la  gestione  informatica
    delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per  le
    piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
    pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
    Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

                                   Art. 18 
     
                     Interventi in materia previdenziale 
     
      1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina
    vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di
    adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
    incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
    le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
    pensione  e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale
    obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche'  della
    gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
    agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
    l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
    e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1,
    comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
    modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
    anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
    gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,
    di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  di
    ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori
    sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo
    fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 
      2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
    n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di  entrata
    in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Dalla   medesima   data,
    nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
    formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
    decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
    finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
    di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
    licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
    lavoratori medesimi siano  percettori  dell'indennita'  ordinaria  di
    disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
    alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
    l'indennita' di mobilita' per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
    dell'indennita' di disoccupazione. 
      3. A titolo di concorso per il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla  fascia  di  importo
    dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento
    minimo di pensione  Inps  la  rivalutazione  automatica,  secondo  il
    meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
    dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di  importo  dei
    trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto
    trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione  automatica  delle
    pensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1,  secondo  il
    meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
    dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento. 
      4. All'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al  comma  12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "2014"; nel medesimo comma sono  soppresse  le  parole:  ",
    salvo quanto indicato al comma 12-ter,"; 
        b) al comma 12-ter: 
          1) al primo periodo, la  parola:  "2013"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "2012"; 
          2)  all'ultimo  periodo,  le  parole:  "2019"  e  "2017"   sono
    sostituite rispettivamente  dalle  seguenti:  "2016"  e  "2014";  nel
    medesimo periodo le  parole  "triennio  precedente"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "biennio precedente". 
      5. Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal  1°  gennaio  2012
    l'aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di
    assicurato e pensionato  nell'ambito  del  regime  dell'assicurazione
    generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto
    regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
    26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
    matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta'  del
    medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta'  tra  i
    coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
    ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
    numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
    percentuale e' proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
    cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
    di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di
    cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della  predetta
    legge n. 335 del 1995. 
      6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,
    n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  1983,  n.
    79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in  vigore  delle
    disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
    730. 
      7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
    730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento
    dell'indennita' integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
    nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
    effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianita'  conseguita
    alla data di' cessazione dal servizio. 
      8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
    si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
    l'attribuzione,   all'atto    della    cessazione    dal    servizio,
    dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
    1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa  la  normativa
    stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n.  79,  ad
    eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge
    n. 17 del 1983. 
      9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in
    godimento alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gia'
    definiti con sentenza  passata  in  autorita'  di  cosa  giudicata  o
    definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  con
    riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 
      10. L'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  novembre
    1990, n. 357, si interpreta nel senso che la  quota  a  carico  della
    gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere  alla  data
    di entrata  in  vigore  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  va
    determinata con esclusivo  riferimento  all'importo  del  trattamento
    pensionistico effettivamente corrisposto  dal  fondo  di  provenienza
    alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  erogata
    ai pensionati in forma capitale. 
      11. Per i soggetti  gia'  pensionati,  gli  enti  previdenziali  di
    diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509
    e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
    vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti,
    prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione  a
    carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito,
    derivante dallo svolgimento della relativa  attivita'  professionale.
    Per tali soggetti e' previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con
    aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in
    via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il
    predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
    statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
    secondo periodo. 
      12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si
    interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione
    abituale, ancorche'  non  esclusiva,  attivita'  di  lavoro  autonomo
    tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata  INPS  sono
    esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
    sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
    attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
    comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
    dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui
    all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
    febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia'  effettuati
    ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del
    1995. 
      13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza  per
    gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra  gli
    enti di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  si
    conferma  che  la   relativa   copertura   contributiva   ha   natura
    integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio  1966,
    n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
    12. 
      14. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS,
    l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai
    decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
    103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al
    fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante  l'incrocio
    dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
      15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
    di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
    adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
      16. All'articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
          "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di
    cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
    di  finanziamento  dell'indennita'  economica  di  malattia  in  base
    all'articolo 31 della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  e  per  le
    categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e'  applicabile
    ai sensi della normativa vigente."; 
        b) al comma 1, le parole: "alla data del 1°  gennaio  2009"  sono
    sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis". 
      17. Con effetto dal 16 dicembre  2010,  viene  meno,  limitatamente
    all'articolo  43,  l'efficacia  abrogativa  del  decreto  legislativo
    luogotenenziale 23 novembre 1944 n.  369,  di  cui  alla  voce  69626
    dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  che
    si intende cosi' modificato. 
      18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e
    l'articolo 1, comma 5, del decreto-  legge  10  gennaio  2006  n.  2,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si
    interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo
    delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo
    determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento  di  fine
    rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 
      19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
    maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo  di
    solidarieta'   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione
    generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia  dagli   ex-dipendenti   gia'
    collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.  In  questo
    ultimo caso il contributo  e'  calcolato  sul  maturato  di  pensione
    integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  e'  trattenuto  sulla
    retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa. 
      20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al  "Fondo  di
    previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
    derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
    16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
    centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di  debito
    al  versamento  con  cadenza  trimestrale  alla   Gestione   medesima
    dell'importo corrispondente agli abbuoni  accantonati  a  seguito  di
    acquisti effettuati tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di
    pagamento  presso  i  centri  vendita  convenzionati.  Le   modalita'
    attuative e di  regolamentazione  della  presente  disposizione  sono
    stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
      21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Nelle more dell'effettiva  costituzione  del  polo  della
    salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
    all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
    2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
    correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
    2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
    predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui
    all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
    81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
    del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
    generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti
    dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui
    all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
    165.". 
      22.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell'unificazione   del
    procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell'invalidita'  civile,
    della  cecita'  civile,  della  sordita',   dell'handicap   e   della
    disabilita', le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
    possono affidare all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
    attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
    all'accertamento dei requisiti sanitari. 
        
    
            
          
              
                Capo III 

    Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
    pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
    Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

                                   Art. 19 
     
    Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica 
     
      1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti,  del  disposto  di
    cui all'articolo 2, commi dal  4-septiesdecies  al  4-undevicies  del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  i  commissari
    straordinari  dell'INVALSI  e  dell'ANSAS  avviano  urgentemente   un
    programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro  il  31
    agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare  il  proprio
    programma  di  reclutamento  nel  limite  della  dotazione   organica
    dell'ente, nonche' entro il limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
    correnti complessive. La  decorrenza  giuridica  ed  economica  delle
    assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,  data  in
    cui il personale in posizione di comando presso  l'ANSAS  rientra  in
    servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
    soppresso  l'ANSAS  ed  e'  ripristinato  l'Istituto   nazionale   di
    documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale  ente
    di ricerca  con  autonomia  scientifica,  finanziaria,  patrimoniale,
    amministrativa e  regolamentare.  Sono  conseguentemente  abrogati  i
    commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si  articola
    in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
      2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario  di
    reclutamento,  all'INVALSI  e  all'INDIRE  si  applicano   i   limiti
    assunzionali di cui all'articolo 9, comma  9,  del  decreto-legge  31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n. 122. 
      3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, sono individuate, per  il  triennio  2012-2014,  le  risorse
    finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
    dal  presente  articolo,  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
    predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
    a  legislazione  vigente,  da  destinare  ad  un  apposito  fondo  da
    istituire  nel  medesimo   stato   di   previsione   finalizzato   al
    finanziamento del  sistema  nazionale  di  valutazione.  Le  predette
    risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul  "Fondo  ordinario  per
    gli enti e le istituzioni  di  ricerca  "  per  essere  destinate  al
    funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di  cui  al
    decreto legislativo n. 204 del 1998. 
      4. Per garantire un processo di continuita'  didattica  nell'ambito
    dello stesso ciclo di istruzione, a  decorrere  dall'anno  scolastico
    2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e  la  scuola
    secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
    la conseguente soppressione delle  istituzioni  scolastiche  autonome
    costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole  secondarie
    di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia  devono
    essere costituiti con almeno 1.000  alunni,  ridotti  a  500  per  le
    istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
    geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. 
      5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
    di alunni  inferiore  a  500  unita',  ridotto  fino  a  300  per  le
    istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
    geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non  possono
    essere  assegnati  dirigenti  scolastici   con   incarico   a   tempo
    indeterminato. Le stesse  sono  conferite  in  reggenza  a  dirigenti
    scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
      6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle  disposizioni
    legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
    ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
    297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  88,  della  legge  24
    dicembre 2003, n. 350, e' abrogato. 
      7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le   dotazioni
    organiche del personale docente, educativo ed ATA  della  scuola  non
    devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche
    dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012  in
    applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, assicurando in ogni caso, in ragione di  anno,  la  quota  delle
    economie lorde di spesa che devono derivare  per  il  bilancio  dello
    Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
    cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. 
      8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui  al  comma  7
    dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112  del  2008  provvede
    annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento  degli
    obiettivi di cui al comma 7, allo scopo  di  adottare  gli  eventuali
    interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
    stabiliti. 
      9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui  ai
    commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,  comma
    621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448,  si
    interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
    parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
    dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
    parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
    complessiva degli organici del personale docente ed ATA. 
      11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo  quanto
    previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre
    2007, n. 244, fermo restando che  e'  possibile  istituire  posti  in
    deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena  tutela
    dell'integrazione scolastica. L'organico  di  sostegno  e'  assegnato
    complessivamente  alla  scuola  o  a  reti  di  scuole   allo   scopo
    costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali  alunni
    in ragione della media di un docente ogni  due  alunni  disabili;  la
    scuola provvede ad assicurare la necessaria  azione  didattica  e  di
    integrazione per i singoli  alunni  disabili,  usufruendo  tanto  dei
    docenti  di  sostegno  che  dei  docenti  di  classe.  A  tale  fine,
    nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione  del  personale
    docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di  tutto
    il personale docente sulle modalita'  di  integrazione  degli  alunni
    disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della  legge
    5 febbraio 1992, n. 104,  nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi
    funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione  del  docente  di
    sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
    rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
      12. Il  personale  docente  dichiarato,  dalla  commissione  medica
    operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
    alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri
    compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all'Ufficio  scolastico
    regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
    assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
    regionale competente, la qualifica  di  assistente  amministrativo  o
    tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale  attualmente
    collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i  30  giorni
    decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
    del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su  posto
    vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di  appartenenza
    e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla  base  di
    criteri   stabiliti   con    successivo    decreto    del    Ministro
    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  mantiene  il
    maggior   trattamento   stipendiale   mediante   assegno    personale
    riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
    titolo  conseguiti.   Le   immissioni   nei   ruoli   del   personale
    amministrativo e tecnico sono  comunque  effettuate  nell'ambito  del
    piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
      13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza  ivi
    prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti
    disponibili,   e'   soggetto   a   mobilita'    intercompartimentale,
    transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale  amministrativo
    delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
    non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
    maturata,  nonche'  dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale
    mediante  assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
    successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
      14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
    le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per  gli
    enti destinatari del personale  interessato  ed  avviene  all'interno
    della regione  della  scuola  in  cui  attualmente  il  personale  e'
    assegnato,  ovvero  in   altra   regione,   nell'ambito   dei   posti
    disponibili. 
      15.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche'  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90  giorni
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente  decreto,  sono  individuate  le  pubbliche  amministrazioni
    destinatarie del personale di  cui  al  comma  13,  le  procedure  da
    utilizzare per  l'attuazione  della  mobilita'  intercompartimentale,
    nonche' le qualifiche e i  profili  professionali  da  attribuire  al
    medesimo personale. 
      16. Al fine di garantire la piena coerenza  del  nuovo  ordinamento
    dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
    decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  con  le  intervenute
    modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
    introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133, e' adottato  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla  data  entrata
    in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
    comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  modificando,  ove
    necessario, le disposizioni  legislative  vigenti,  su  proposta  del
    Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
    concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
    intesa con la Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
        
    
            
          
              
                Capo III 

    Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
    pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
    Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

                                   Art. 20 
     
         Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita' 
     
      1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento  degli
    obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
    componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
    e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
    Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
    sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non  istituito  con  i
    rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
    si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
    delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
    patto di stabilita'  interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
    rispondono nei confronti  dello  Stato  del  mancato  rispetto  degli
    obiettivi di cui al primo periodo,  attraverso  un  maggior  concorso
    delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza  tra
    l'obiettivo  complessivo  e  il  risultato  complessivo   conseguito.
    Restano ferme le vigenti sanzioni a carico  degli  enti  responsabili
    del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'  interno
    e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il  termine  perentorio
    del  31  ottobre  per  la  comunicazione  della  rimodulazione  degli
    obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che  in  uno
    dei tre anni precedenti siano  risultate  inadempienti  al  patto  di
    stabilita' ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
    sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
    pubblica,  con  il  supporto  tecnico   della   Commissione   tecnica
    paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo   fiscale,   monitora
    l'applicazione  del  presente  comma.  Con   decreto   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  Unificata
    di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    da adottare entro il 30 novembre 2011, sono  stabilite  le  modalita'
    per l'attuazione del presente comma. 
      2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione
    degli obiettivi di finanza pubblica fissati,  a  decorrere  dall'anno
    2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge  n.  78
    del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
    tra gli enti del singolo livello di governo,  i  predetti  enti  sono
    ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
    concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro  per  gli
    affari regionali e per la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  la
    Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, in  quattro  classi,  sulla  base  dei  seguenti
    parametri di virtuosita': 
        a)  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  nel   triennio
    precedente; 
        b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata  con  risorse
    proprie, e spesa corrente; 
        c) incidenza della spesa del personale  sulla  spesa  complessiva
    dell'ente e  numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla  popolazione
    residente; 
        d)  situazione  finanziaria  dell'ente,  anche   in   riferimento
    all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio; 
        e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere; 
        f)  livello  della  spesa  per  auto  di  servizio  nel  triennio
    precedente; 
        g) numero  di  sedi  e  uffici  di  rappresentanza  in  Italia  e
    all'estero; 
        h) autonomia finanziaria; 
        i)  tasso  di  copertura  dei  costi  dei   servizi   a   domanda
    individuale; 
        l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali  o  quote
    di gettito devoluto e maggiori entrate  da  effettiva  partecipazione
    all'azione di contrasto all'evasione fiscale. 
      3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2,  risultano
    collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
    non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
    fissati,  a  decorrere  dall'anno  2013,   dal   comma   5,   nonche'
    dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di
    cui al primo periodo conseguono l'obiettivo  strutturale  realizzando
    un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo  periodo
    conseguono un obiettivo pari a  quello  risultante  dall'applicazione
    alle  spese  finali  medie  2007-2009  della  percentuale  annua   di
    riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto
    legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al  periodo
    precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della
    legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo  dei  predetti
    enti alla manovra per l'anno 2012 puo' essere ridotto con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
    1997, n. 281, in modo tale che  non  derivino  effetti  negativi,  in
    termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200  milioni
    di euro. 
      4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di  stabilita'
    interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
    cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio  2009,
    n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla  riferibilita'
    delle regole a criteri  europei  con  riferimento  all'individuazione
    delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo  restando
    quanto previsto  dal  comma  3,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'
    economica  della  Repubblica  le  misure  previste  per  l'anno  2013
    dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
    intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. 
      5. Ai medesimi fini di cui al comma  4,  le  regioni,  le  province
    autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con
    popolazione superiore a  5.000  abitanti,  alla  realizzazione  degli
    obiettivi di  finanza  pubblica,  per  gli  anni  2013  e  successivi
    concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di  fabbisogno
    e di indebitamento netto: 
        a) le regioni a statuto ordinario per 800  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
        b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
    e Bolzano per 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  2.000
    milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
        c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per  800
    milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
        d) i comuni per 1.000 milioni di euro per  l'anno  2013  e  2.000
    milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
      6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto  previsto
    dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa,  nonche'
    nella  classe  immediatamente  successiva  per  virtuosita',  non  si
    applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi  7
    e 8. 
      7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
    dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il
    fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
    medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
    erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni
    della Regione siciliana e della  regione  Sardegna  sono  ridotti  di
    1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  2.000  milioni  di  euro
    annui per gli anni  2014  e  successivi.  Con  decreto  del  Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
    da adottare entro il  30  giugno  2012,  e'  stabilita  la  riduzione
    complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni  delle
    regioni a statuto ordinario e a carico dei  comuni  della  Sicilia  e
    della  Sardegna.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
    determinato ai sensi  dell'articolo  21  del  decreto  legislativo  6
    maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato  ai  sensi
    dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011,  ed
    i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione  Irpef,
    dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna
    sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800  milioni
    di euro annui per  gli  anni  2014  e  successivi.  Con  decreto  del
    Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
    locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione
    complessiva da apportare, rispettivamente, a  carico  delle  province
    delle regioni a statuto ordinario e a  carico  delle  province  della
    Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente  comma  sono
    rideterminati, nel  limite  massimo  del  cinquanta  per  cento,  con
    decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali, per effetto  dell'applicazione  del
    comma 6. 
      8. La  riduzione  dei  trasferimenti  erariali,  comprensivi  della
    compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione  siciliana
    e  della  regione  Sardegna  e'   ripartita   secondo   un   criterio
    proporzionale. 
      9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
    primo periodo sono inseriti i seguenti: 
        "Ai  fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al  periodo
    precedente si calcolano le spese sostenute  anche  dalle  societa'  a
    partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  sono
    titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici  locali  senza
    gara, ovvero che svolgono funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di
    interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
    ovvero  che  svolgono  attivita'   nei   confronti   della   pubblica
    amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
    pubblicistica. La disposizione di cui al precedente  periodo  non  si
    applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.". 
      10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  dopo  il
    comma 111, e' inserito il seguente: 
        "111-bis. I contratti di servizio  e  gli  altri  atti  posti  in
    essere dalle regioni e dagli enti locali che si  configurano  elusivi
    delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.". 
      11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano  ai  contratti
    di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore  del
    presente decreto. 
      12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  dopo  il
    comma 111-bis e' inserito il seguente: 
        "111-ter. Qualora  le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della
    Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto  di  stabilita'
    interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito  mediante  una   non
    corretta imputazione delle  entrate  o  delle  uscite  ai  pertinenti
    capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
    amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
    del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
    pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
    percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
    del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a  3
    mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
    e previdenziali.". 
      13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, l'ultimo periodo e' soppresso. 
      14. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  le  regioni
    tenute a conformarsi a decisioni della  Corte  costituzionale,  anche
    con riferimento  all'attivita'  di  enti  strumentali  o  dipendenti,
    comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione  nella
    Gazzetta   Ufficiale,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei
    Ministri-Dipartimento per gli affari regionali,  tutte  le  attivita'
    intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese  affrontate
    o preventivate ai fini dell'esecuzione. 
      15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
    cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i  rapporti
    con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il  Presidente
    della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti,  il
    potere sostitutivo di cui  all'articolo  120,  secondo  comma,  della
    Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della  legge
    5 giugno 2003, n. 131. 
      16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni
    che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  la
    soppressione dei trasferimenti statali in favore degli  enti  locali,
    le  disposizioni  che  prevedono  sanzioni,  recuperi,  riduzioni   o
    limitazioni  a  valere  sui  predetti  trasferimenti  erariali,  sono
    riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale
    di riequilibrio di cui al  comma  3  dell'  articolo  2  del  decreto
    legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto
    legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,  successivamente,  a  valere  sul
    fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5  maggio  2009,
    n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali  sono
    tenuti a versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
    residue. 
      17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte  le  entrate
    del comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni  sono
    attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,  ivi  comprese
    quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,  purche'
    accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".  
        
    
            
          
              
                Capo IV 

    Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di
    carattere finanziario

                                   Art. 21 
     
             Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 
     
      1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
    all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
    a  decorrere  dal  1°  luglio  2011,  il  piano  di  impiego  di  cui
    all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
    maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
    luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2011.
    Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
    1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
    modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni  di
    euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5  milioni  di
    euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
    cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge  n.  78
    del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
      2. Una quota, fino a 314 milioni di  euro,  delle  risorse  di  cui
    all'articolo  24  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
    convertito, con modificazione, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
    versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata,  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
    Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di  Bolzano,  alle  regioni  a  statuto
    ordinario per  le  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale,  anche
    ferroviario,  connesse  all'acquisto  del  materiale   rotabile.   Le
    relative spese sono effettuate nel rispetto del patto  di  stabilita'
    interno. 
      3. A decorrere dall'anno 2011  e'  istituito  presso  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il  finanziamento  del
    trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
    ordinario, con dotazione  di  400  milioni  di  euro  annui,  il  cui
    utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. 
      4. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  all'articolo  17,  dopo  il  comma  11-bis  sono  aggiunti  i
    seguenti: 
          «11-ter. Al  fine  di  consentire  uno  sviluppo  dei  processi
    concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in  armonia  con
    la necessita' di assicurare la copertura degli oneri  per  i  servizi
    universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
    contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e  3,
    della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive  modificazioni,  dal
    13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone  dovuto  per
    l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a  lunga
    percorrenza,  non  forniti  nell'ambito  di  contratti  di   servizio
    pubblico, per la parte espletata su linee appositamente  costruite  o
    adattate per  l'alta  velocita',  attrezzate  per  velocita'  pari  o
    superiori a 250 chilometri orari. 
          11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui  al  comma
    11 -ter, conformemente  al  diritto  comunitario  e  ai  principi  di
    equita', trasparenza,  non  discriminazione  e  proporzionalita',  e'
    effettuata con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, del
    decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sulla base dei  costi  dei
    servizi universali di trasporto ferroviario  di  interesse  nazionale
    oggetto di contratti di servizio pubblico  di  cui  al  citato  comma
    11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di
    trasporto su  rotaia  al  quale  si  applicano,  ed  e'  soggetta  ad
    aggiornamento triennale. I proventi  ottenuti  dal  sovrapprezzo  non
    possono eccedere quanto necessario per  coprire  tutto  o  parte  dei
    costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
    tenendo conto degli introiti  relativi  agli  stessi  nonche'  di  un
    margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 
          11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al
    comma 11-ter sono  integralmente  versati  all'entrata  del  bilancio
    dello Stato per essere utilizzati per  contribuire  al  finanziamento
    degli oneri  dei  servizi  universali  di  trasporto  ferroviario  di
    interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui
    al citato comma 11-ter»; 
        b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni: 
          1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini  di  cui
    al comma 1,  l'ufficio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti che svolge le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  e'
    dotato di  autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti  delle
    risorse   economico-finanziarie   assegnate.   L'Ufficio    riferisce
    annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta."; 
          2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
            "1-ter. All'ufficio di cui al  comma  1-bis  e'  preposto  un
    soggetto  scelto  tra  persone  dotate  di  indiscusse  moralita'   e
    indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
    settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto  del  Presidente
    del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
    infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19,  commi  4,
    5-bis, e  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
    successive modificazioni. La proposta e'  previamente  sottoposta  al
    parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono
    entro 20 giorni dalla  richiesta.  Le  medesime  Commissioni  possono
    procedere all'audizione  della  persona  designata.  Il  responsabile
    dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica  tre  anni  e  puo'
    essere  confermato  una  sola  volta.  La  carica   di   responsabile
    dell'ufficio di cui al comma 1-bis  e'  incompatibile  con  incarichi
    politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi
    di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena
    di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma  1-bis  non
    puo'  esercitare  direttamente  o  indirettamente,  alcuna  attivita'
    professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente  di
    soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici,  ne'
    avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  operanti  nel
    settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica  fino  alla
    scadenza dell'incarico.". 
      5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e  con  lo
    scopo di  assicurare  l'organico  completamento  delle  procedure  di
    trasferimento  alle  regioni  dei  compiti  e   delle   funzioni   di
    programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
    gestione commissariale governativa, tutte le  funzioni  e  i  compiti
    delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono  attribuite
    alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
    e dei trasporti. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, i commissari governativi nominati  cessano  dall'incarico  e
    dall'esercizio delle funzioni. 
      6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
    dalla partecipazione a banche e fondi internazionali  e'  autorizzata
    la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011. 
      7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
    del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta  di  12,5
    milioni di euro per l'anno 2011. 
      8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed
    i   trattati   internazionali,   e   gli   obblighi   di    carattere
    internazionale,  in  qualsiasi  forma  assunti,  dai   quali   derivi
    l'impegno, anche se meramente  politico,  di  adottare  provvedimenti
    amministrativi o  legislativi  che  determinano  oneri  di  carattere
    finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari  esteri,  di
    intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
    di carattere finanziario. 
      9. E' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2011,  la  spesa  di  64
    milioni di euro annui, da destinare alle spese per  la  gestione  dei
    mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
    relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,  secondo  comma,
    della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
    destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
    delle persone fisiche (IRPEF). 
      10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1  allegato
    alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
    celebrativi di carattere internazionale" 
      11. I crediti derivanti dalle  gestioni  di  ammasso  obbligatorio,
    svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di  cui
    l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, insieme alle spese e agli  interessi  maturati  a  decorrere
    dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti.  Per
    la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza  delle
    campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti
    agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata,  per
    l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla  Banca
    d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo
    stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere  all'Ente
    risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del  presente
    decreto, aventi  ad  oggetto  i  suddetti  crediti,  sono  dichiarati
    estinti d'ufficio con  compensazione  delle  spese  fra  le  parti  a
    seguito della definitiva regolazione del debito secondo le  modalita'
    di cui sopra.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora  passati  in
    giudicato restano privi di  effetti.  All'onere  derivante,  solo  in
    termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si  provvede
    mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma  250
    dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.   
    
            
          
              
                Capo IV 

    Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di
    carattere finanziario

                                   Art. 22 
     
                           Conto di disponibilita' 
     
      1.  L'articolo  46  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        1. "Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le
    finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse
    le loro articolazioni, e le  amministrazioni  pubbliche  titolari  di
    conti  accesi   presso   la   tesoreria   dello   Stato,   comunicano
    telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze  la  stima
    dei flussi di  cassa  giornalieri  con  le  cadenze  e  le  modalita'
    previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
        2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di  comunicazione,
    al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa  ,
    viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5  per
    cento della sua retribuzione di risultato. 
        3. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato,  il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale  dello  Stato  -  e  la   Conferenza   permanente   per   il
    coordinamento della finanza pubblica con cadenza  annuale,  entro  90
    giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita'  di
    monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto  a  quelli
    comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente  per
    il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli  interventi
    necessari al miglioramento della previsione  giornaliera  dei  flussi
    che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui  al
    comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni  in  caso  di
    mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal  presente
    articolo. Per gli enti territoriali  diversi  dallo  Stato  le  norme
    contenute nel presente articolo costituiscono  principi  fondamentali
    del coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'articolo  117
    della  Costituzione  e  sono  finalizzate  alla  tutela   dell'unita'
    economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma
    2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto  speciale
    e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nel  rispetto  di
    quanto previsto dai relativi statuti. 
        4. Al fine di migliorare  la  prevedibilita'  degli  incassi  che
    affluiscono  alla  tesoreria  dello  Stato,  tutti  i  versamenti   e
    riversamenti  di  tributi  e  contributi  nella   tesoreria   statale
    d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati  con
    procedure diverse da quella prevista  dall'articolo  17  del  decreto
    legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  devono  essere  eseguiti  con
    l'utilizzo  di  bonifici  di  importo  rilevante,   B.I.R,   regolati
    attraverso il sistema Target. Per tali  fattispecie,  nonche'  per  i
    riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
    delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
    1997, n. 241, e' sancito  l'obbligo  di  immissione  nella  procedura
    degli ordini  di  riversamento  alla  Tesoreria  statale  nel  giorno
    lavorativo precedente alla data di regolamento. 
        5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma
    4  e'  posto  a  carico  dei  soggetti  inadempienti  l'obbligo   del
    versamento al bilancio statale degli interessi legali  calcolati  per
    un giorno sull'importo versato. 
        6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze e'  altresi'  autorizzato  a  stipulare
    protocolli d'intesa con  i  soggetti  diversi  dalle  amministrazioni
    pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.". 
      2. Gli atti convenzionali che disciplinano  modalita'  e  tempi  di
    riversamento di tributi e  contributi  nella  tesoreria  dello  Stato
    dovranno essere adeguati  alle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
    commi. In particolare,  le  convenzioni  regolanti  le  modalita'  di
    svolgimento del servizio di riscossione dei  versamenti  unitari,  ai
    sensi dell'articolo 19, comma 5, del  decreto  legislativo  9  luglio
    1997,   n.   241,   potranno   prevedere,   oltre    all'applicazione
    dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46,  comma
    5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in  caso
    di  mancato  rispetto   degli   obblighi   fissati   dalle   presenti
    disposizioni. 
      3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata  una  sperimentazione
    della  durata  di  diciotto  mesi,  finalizzata  all'adozione   degli
    strumenti idonei per l'ottimizzazione  dell'attivita'  di  previsione
    giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la  tesoreria
    statale e di quella relativa alla gestione della liquidita',  nonche'
    per monitorare l'efficacia degli stessi. 
      4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma  5
    dell'articolo 46 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  non  sono
    applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e  sono
    ridotti del 50 per cento nel rimanente  periodo  di  sperimentazione.
    Tale  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti   che   effettuano
    riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura  di  delega
    unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
    n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato
    comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni in materia di entrate

                                   Art. 23 
     
                         Norme in materia tributaria 
     
      1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  e'
    aggiunto il seguente comma: 
        "8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,  lettera
    c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una  ritenuta  del  5
    per cento sugli interessi corrisposti  a  soggetti  non  residenti  a
    condizione  che  gli  interessi  siano  destinati  a  finanziare   il
    pagamento di interessi e altri proventi  su  prestiti  obbligazionari
    emessi dai percettori: a) negoziati in  mercati  regolamentati  degli
    Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
    sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
    decreto del Ministro delle finanze  4  settembre  1996  e  successive
    modificazioni e  integrazioni;  b)  garantiti  dai  soggetti  di  cui
    all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
    capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
    ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante. 
      2. Le disposizioni di cui al comma  8-bis  dell'articolo  26-quater
    del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  si  applicano  agli  interessi
    corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
    decreto. 
      3. L'atto di garanzia e'  in  ogni  caso  soggetto  ad  imposta  di
    registro con aliquota dello 0,25 per cento. 
      4. Per i prestiti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis  dell'articolo
    26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
    agli  interessi  gia'  corrisposti  a  condizione  che  il  sostituto
    d'imposta provveda entro il 30  novembre  2011  al  versamento  della
    ritenuta e  dei  relativi  interessi  legali.  In  quest'ultimo  caso
    l'imposta e' dovuta  nella  misura  del  6  per  cento  ed  e'  anche
    sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia. 
      5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: 
          "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
            a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
            b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per  cento.
    ". 
        b) al comma 3, dopo le parole  "al  comma  1"  sono  aggiunte  le
    parole "e 1-bis". 
      6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
    disposizioni del presente  articolo  si  applicano  a  decorrere  dal
    periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre  1972,
    n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2-bis le parole "comprese le  comunicazioni  relative
    ai depositi di titoli" sono soppresse; 
        b) dopo il  comma  2-bis  e'  inserito  il  seguente:  2-ter.  Le
    comunicazioni  relative  ai  depositi   di   titoli   inviati   dagli
    intermediari  finanziari  ai  sensi  dell'articolo  119  del  decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
          1) per ogni esemplare: 
            a) con periodicita' annuale euro 120 
            b) con periodicita' semestrale euro 60 
            c) con periodicita' trimestrale euro 30 
            d) con periodicita' mensile euro 10 
          2) per ogni esemplare dal 2013  relativamente  ai  depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro: 
            a) con periodicita' annuale euro 150,00 
            b) con periodicita' semestrale euro 75,00 
            c) con periodicita' trimestrale euro 37,50 
            d) con periodicita' mensile euro 12,50 
          3) per ogni esemplare dal 2013  relativamente  ai  depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro: 
            a) con periodicita' annuale euro 380,00 
            b) con periodicita' semestrale euro 190,00 
            c) con periodicita' trimestrale euro 95,00 
            d) con periodicita' mensile euro 31,66" 
      8. Per  minimizzare  gli  adempimenti  in  occasione  di  pagamenti
    effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare
    di oneri deducibili o per i quali  spetta  la  detrazione  d'imposta,
    all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
    parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento". 
      9. Al fine di rendere piu' rigoroso  il  regime  di  riporto  delle
    perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
    approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
    1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        "1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
    norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
    computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
    in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito  imponibile
    di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
    ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione
    dell'utile la perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
    l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli
    esercizi precedenti. La perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti
    dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la  parte
    del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai
    sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza  potra'  tuttavia
    essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura
    tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
    compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a
    titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui
    all'articolo 80. 
        2. Le perdite realizzate nei primi tre  periodi  d'imposta  dalla
    data di costituzione possono, con le modalita' previste al  comma  1,
    essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi
    d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
    ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel
    reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si
    riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.". 
      10. Per rendere piu' rigoroso il regime di  ammortamento  dei  beni
    gratuitamente devolvibili, all'articolo 104  del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
    caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non puo'  essere
    superiore al 1 per cento del costo dei  beni.  La  precedente  misura
    percentuale si applica anche ai beni di cui al comma  1  ammortizzati
    ai sensi degli articoli 102 e 103."; 
        b) il comma 4 e' abrogato. 
      11. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3  della  legge  30
    luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10  si  applicano  dal
    periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici  relativi
    all'avviamento ed alle altre  attivita'  immateriali,all'articolo  15
    del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo  il  comma  10
    sono inseriti i seguenti: 
        "10-bis. Le previsioni del comma 10  sono  applicabili  anche  ai
    maggiori  valori  delle  partecipazioni  di  controllo,  iscritti  in
    bilancio a seguito dell'operazione a  titolo  di  avviamento,  marchi
    d'impresa  e  altre  attivita'  immateriali.  Per  partecipazioni  di
    controllo si intendono quelle incluse  nel  consolidamento  ai  sensi
    dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo  9
    aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad  applicare  i  principi
    contabili internazionali  di  cui  al  regolamento  n  1606/2002  del
    Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,   per
    partecipazioni  di  controllo  si  intendono   quelle   incluse   nel
    consolidamento  ai  sensi  delle   relative   previsioni.   L'importo
    assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva  ai  fini  del  valore
    fiscale della partecipazione stessa. 
        10-ter. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili  anche  ai
    maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
    attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
    di controllo acquisite  nell'ambito  di  operazioni  di  cessione  di
    azienda ovvero di partecipazioni.". 
      13. La disposizione di cui al comma 12 si applica  alle  operazioni
    effettuate sia nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2010
    sia in quelli  precedenti.  Nel  caso  di  operazioni  effettuate  in
    periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011,  il
    versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in  un'unica  soluzione
    entro il 30 novembre 2011. 
      14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
    periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
      15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate  sono
    stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14. 
      16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
    dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
    472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
    in sede di recupero, nei confronti dei soggetti  di  cui  al  decreto
    legislativo 20 novembre 1990, n.  356,  delle  agevolazioni  previste
    dall'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973,  n.  601,  e  dall'articolo  10-bis  della  legge  29
    dicembre 1962, n. 1745, non sono  dovute  le  sanzioni  irrogate  con
    provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione  ai  sensi
    dell'articolo 395 del codice di procedura civile. 
      17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di  definizione  della
    pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19  giugno
    1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di  tali  somme,
    se superiori a 50.000 euro, il  contribuente  e'  tenuto  a  prestare
    idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
    ovvero rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi
    (Confidi) iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
    unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo  di  rateazione
    del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse; 
        b) al comma 3, le parole:  "e  la  documentazione  relativa  alla
    prestazione della garanzia" sono soppresse; 
        c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
    mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
    entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
    ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
    delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
    sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
      18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
    le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e  la
    parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista". 
      19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
    546, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa  prestazione,
    se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore  a  50.000
    euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
    bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di  garanzia  collettiva  dei
    fidi (Confidi) iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del
    decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse; 
        b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e  con  la  prestazione
    della  predetta  garanzia   sull'importo   delle   rate   successive,
    comprensivo  degli  interessi  al   saggio   legale   calcolati   con
    riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
    importo aumentato di un anno" sono soppresse; 
        c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
    mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
    entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
    ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
    delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
    sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
      20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a  19  non  si  applicano
    agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
    decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  ed  alle  conciliazioni
    giudiziali  gia'  perfezionate,  anche  con  la   prestazione   della
    garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      21. A  partire  dall'anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli
    autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  cose  e'  dovuta
    una addizionale erariale della tassa automobilistica,  pari  ad  euro
    dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  superiore   a
    duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio
    dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e
    i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero  dell'Economia
    e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle  Entrate,  da  emanarsi
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
    disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento
    dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
    Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento  dell'importo  non
    versato. 
      22. A fini di chiarimento in relazione a partite  IVA  inattive  da
    tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  comma  15-quater  e'  aggiunto  il
    seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA  e'
    revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare
    non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,
    se  obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  in
    materia d'imposta sul valore aggiunto, non  abbia  adempiuto  a  tale
    obbligo. Il provvedimento  di  revoca  e'  impugnabile  davanti  alle
    Commissioni tributarie.". 
      23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati,  non  abbiano
    tempestivamente  presentato  la  dichiarazione   di   cessazione   di
    attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
    della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  sanare   la
    violazione versando, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto, un importo  pari  alla  sanzione  minima
    indicata nell'articolo  articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,  del
    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad  un  quarto.
    La disposizione si applica sempre che la  violazione  non  sia  stata
    gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. 
      24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di  indagine
    sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
    del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
    Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
    aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
    attivita' finanziarie"; 
        b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
    Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e  creditizie,"  sono
    aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
    attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
    prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
    finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
    gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
    operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
    natura finanziaria". 
      25. All'articolo 51, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
    Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
    aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
    attivita' finanziarie"; 
        b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
    Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
    aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
    attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
    prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
    finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
    gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
    operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
    natura finanziaria". 
      26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo comma, 
          1) le parole: "e presso le aziende  e  istituti  di  credito  e
    l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e  presso
    gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32"; 
          2) al  secondo  comma,  le  parole:  "allo  scopo  di  rilevare
    direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui  copia  sia
    stata richiesta a norma del n. 7) dello  stesso  articolo  32  e  non
    trasmessa  entro  il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale
    articolo o allo scopo  di  rilevare  direttamente  la  completezza  o
    l'esattezza,  allorche'  l'ufficio  abbia  fondati  sospetti  che  le
    pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di  conti
    trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal  contribuente
    con la azienda o istituto di  credito  o  l'Amministrazione  postale"
    sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente
    alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti
    ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del  n.  7)  dello
    stesso art. 32, non trasmessi entro il termine  previsto  nell'ultimo
    comma di tale articolo o  allo  scopo  di  rilevare  direttamente  la
    completezza o l'esattezza delle risposte  allorche'  l'ufficio  abbia
    fondati sospetti che le pongano in dubbio". 
        b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
          "Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui  al  n.  7)
    dell'articolo 32, di cui al secondo comma,  devono  essere  eseguiti,
    previa autorizzazione, per l'Agenzia  delle  entrate,  del  Direttore
    centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per  la
    Guardia di finanza,  del  Comandante  regionale,  da  funzionari  con
    qualifica non inferiore a  quella  di  funzionario  tributario  e  da
    ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
    e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello  aperto  al
    pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite  alla
    presenza del  responsabile  della  sede  o  dell'ufficio  presso  cui
    avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia  a
    cura del predetto responsabile al soggetto  interessato.  Coloro  che
    eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati
    raccolti devono assumere  direttamente  le  cautele  necessarie  alla
    riservatezza dei dati acquisiti.". 
      27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
    l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e  gli
    enti indicati al n.  5)  dell'articolo  51  e  presso  gli  operatori
    finanziari di cui al 7) dello stesso articolo  51,  si  applicano  le
    disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33  del  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
    successive modificazioni.". 
      28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in  tema  di  studi  di
    settore: 
        a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  31
    maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A  partire
    dall'anno 2012 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
    Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre  del  periodo  d'imposta  nel
    quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni,  indispensabili  per
    tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare
    riguardo a determinati settori o  aree  territoriali,  devono  essere
    pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  marzo  del  periodo
    d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore."; 
        b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
    1997, n. 471,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Si  applica  la
    sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione  del
    modello  per  la   comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
    dell'applicazione degli studi di settore,  laddove  tale  adempimento
    sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
    del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia
    delle Entrate."; 
        c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta  la  seguente
    lettera: "e) quando viene rilevata l'omessa  o  infedele  indicazione
    dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai  fini  dell'applicazione   degli   studi   di   settore,   nonche'
    l'indicazione di cause di  esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli
    studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica
    a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al  comma  2-bis
    dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; 
        d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,  n.
    146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di  rettifica,  nella
    motivazione  dell'atto  devono  essere  evidenziate  le  ragioni  che
    inducono l'ufficio  a  disattendere  le  risultanze  degli  studi  di
    settore in quanto inadeguate a stimare  correttamente  il  volume  di
    ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente."; 
        e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
    471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
    della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
    per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
    comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
    studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
    contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
    anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
    Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
    comma 2- bis ."; 
        f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
    471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter:  La  misura
    della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata  del  50
    per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
    comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
    studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
    contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
    anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
    Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
    comma 4-bis."; 
        g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
    446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter:  La  misura
    della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
    per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
    comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
    studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
    contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
    anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
    entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
    comma 2-bis.". 
      29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di  irrogazione  delle
    sanzioni: 
        a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
    472, dopo il comma 7 e' aggiunto il  seguente:  "7-bis.  Le  sanzioni
    irrogate ai sensi  del  comma  7,  qualora  rideterminate  a  seguito
    dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono
    definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
    con  il  pagamento  dell'importo  stabilito   dal   comma   3.".   La
    disposizione di cui al periodo precedente si  applica  agli  atti  di
    irrogazione delle sanzioni notificati dopo  la  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima  della
    predetta data per  i  quali  risultano  pendenti  i  termini  per  la
    proposizione del ricorso; 
        b) nel comma  1  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono  essere"  sono  sostituite
    con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente
    si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. 
      30.  Ai  fini  di  coordinamento  in  materia  di  accertamento   e
    riscossione, all'articolo 29, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
    legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla
    seguente: "ottobre". 
      31.  Per  coordinare  l'entita'  delle  sanzioni  al  ritardo   dei
    versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
    legislativo 18 dicembre 1997  n.  471,  sono  soppresse  le  seguenti
    parole: "riguardanti crediti  assistiti  integralmente  da  forme  di
    garanzia reale  o  personale  previste  dalla  legge  o  riconosciute
    dall'amministrazione finanziaria,". 
      32. Al fine  di  razionalizzare  gli  adempimenti  previsti  per  i
    rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
    legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a:  "comma
    1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'"; 
        b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente  comma  :  "6-bis.  Il
    rimborso delle spese di cui al comma  6,  lettera  a),  maturate  nel
    corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo  dell'anno
    successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In  caso
    di mancata erogazione, l'agente della riscossione  e'  autorizzato  a
    compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,
    a titolo definitivo, del discarico della quota per  il  cui  recupero
    sono state svolte le procedure che determinano il  rimborso,  obbliga
    l'agente della riscossione a restituire  all'ente,  entro  il  decimo
    giorno successivo alla richiesta,  l'importo  anticipato,  maggiorato
    degli interessi legali. L'importo dei rimborsi  spese  riscossi  dopo
    l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli  interessi  legali,
    e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.". 
      33. Ferma restando, per  i  rimborsi  spese  maturati  fino  al  31
    dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6,  del  decreto
    legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla  data
    di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e  le  disposizioni
    contenute nel comma 6-bis  dello  stesso  articolo  17,  del  decreto
    legislativo n. 112  del  1999,  nel  testo  introdotto  dal  presente
    decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire  dall'anno
    2011. 
      34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione  delle
    comunicazioni di inesigibilita': 
        a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
    n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
    n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
    30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
    febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre  2011»
    sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; 
        b)  all'articolo  36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
    decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  come  modificato
    dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30  dicembre  2009,  n.
    194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
    25,  le  parole:  «30  settembre  2011»,  ovunque   ricorrano,   sono
    sostituite dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»,  le  parole:  «30
    settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
    le parole: «1° ottobre 2011»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
    ottobre 2012»; 
        c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo
    13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite  le
    seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,". 
      35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
    all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nell'alinea, sono soppresse le  parole  da:  "conseguenti"  a:
    "data,"; 
        b) nella lettera b), dopo la parola:  "credito"sono  inserite  le
    seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente  delega
    uno o piu' dipendenti della societa' stipulante  alla  sottoscrizione
    dei relativi ruoli". 
      36. All'articolo 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
    abrogati i commi 213, 214 e 215. 
      37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del  codice  civile,  le  parole:
    "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  l'imposta  sul
    reddito delle  persone  giuridiche,  per  l'imposta  regionale  sulle
    attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi,  diversi  da
    quelli indicati nel primo  comma  dell'articolo  2771,  iscritti  nei
    ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del  servizio
    di riscossione  procede  o  interviene  nell'esecuzione  e  nell'anno
    precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "per  le  imposte  e  le
    sanzioni dovute secondo le norme in materia di  imposta  sul  reddito
    delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
    imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
    produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
    anche per i crediti sorti anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato. 
      39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile,  dopo  le
    parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite  le  seguenti:
    "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i  crediti  sorti
    anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti  nell'esecuzione
    o ammessi al passivo fallimentare in  data  anteriore  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i  crediti
    che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti  commi,  sono
    stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio,  valendosi,
    in sede di distribuzione della somma ricavata,  del  rimedio  di  cui
    all'articolo 512 del codice di procedura  civile,  oppure  proponendo
    l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio  decreto
    16 marzo 1942, n. 267, nel  termine  di  cui  all'articolo  99  dello
    stesso decreto. 
      41. All'articolo 7, comma  2,  lettera  o),  del  decreto-legge  13
    maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto  il  seguente"  sono
    sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti"; 
        b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto  il  seguente:  "1-ter.  Gli
    operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto
    dall'articolo  7,  sesto  comma  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte  di  credito,
    di debito  o  prepagate,  comunicano  all'Agenzia  delle  entrate  le
    operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
    dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
    prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'
    e termini stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
    delle entrate.". 
      42. Al fine di razionalizzare  gli  adempimenti  in  occasione  del
    noleggio di autoveicoli: 
        a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
    dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai  soggetti  che  esercitano
    attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del  decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
        b) l'azienda di noleggio e'  tenuta  ad  indicare  nella  fattura
    emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di
    noleggio a cui fa riferimento; 
        c) La fattura, emessa ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633,  deve  essere
    consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura  sia
    riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che  sia  in
    grado di emettere il documento. 
      43.  In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina
    dell'imprenditore  agricolo  in  crisi  e  del  coordinamento   delle
    disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di  crisi
    o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli  articoli
    182-bis e 182-ter del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come
    modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
    29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    28 gennaio 2009, n. 2. 
      44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola
    di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo
    3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del  16  giugno  2011,
    pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  27  giugno  2011,
    relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi,  nonche'  dei
    contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per
    l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
    professionali,  sospesi  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di
    cittadini appartenenti ai Paesi del Nord  Africa  e'  differito  alla
    data del 30 giugno 2012. 
      45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce  zona  franca
    urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della  legge  27
    dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
    assicurare  l'effettiva  compatibilita'  comunitaria  della  presente
    disposizione,  la  sua  efficacia  e'  subordinata  alla   preventiva
    autorizzazione comunitaria. 
      46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le  finalita'  alle
    quali puo' essere destinata, a scelta  del  contribuente,  una  quota
    pari al cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
    fisiche  e'  inserita,  altresi',  quella  del  finanziamento   delle
    attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
    paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e  le
    attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
    soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme. 
      47. In attesa della riforma fiscale, a  decorrere  dal  periodo  di
    imposta successivo a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2012,  con
    regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista  la  disciplina  del  regime
    fiscale degli ammortamenti dei beni  materiali  e  immateriali  sulla
    base  di  criteri  di  sostanziale  semplificazione  che  individuino
    attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e  a
    quote  costanti  e  attivita'  ammortizzabili   cumulativamente   con
    aliquota unica di ammortamento. 
      48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
    settembre 1973, n. 605,  al  primo  comma,  lettera  b),  le  parole:
    "esclusi  gli  atti  degli  organi  giurisdizionali  e  quelli"  sono
    sostituite dalle  seguenti:  "nonche',  per  gli  atti  degli  organi
    giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti". 
      49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile  1986,  n.
    131, le parole: "esclusi quelli degli  organi  giurisdizionali"  sono
    soppresse. 
      50. In  tutti  gli  atti  introduttivi  di  un  giudizio,  compresa
    l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti  di  prima  difesa
    devono essere indicati,  le  generalita'  complete  della  parte,  la
    residenza o sede, il domicilio  eletto  presso  il  difensore  ed  il
    codice fiscale, oltre che della parte, anche  dei  rappresentanti  in
    giudizio. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni in materia di entrate

                                   Art. 24 
     
                          Norme in materia di gioco 
     
      1.  Avvalendosi  di  procedure   automatizzate,   l'Amministrazione
    autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
    unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.  504,
    ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza  rispetto  ai
    versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla  raccolta  dei
    giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca  dati  del
    Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  2  del
    decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. 
      2. Nel caso in cui  risultino  omessi,  carenti  o  intempestivi  i
    versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'  comunicato
    al  concessionario  per  evitare  la  reiterazione  di   errori.   Il
    concessionario  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari  all'ufficio
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  competente  nei
    suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
    comunicazione. 
      3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede,  anche
    prima della liquidazione prevista dal comma  1,  al  controllo  della
    tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui  al
    citato decreto legislativo n. 504 del 1998. 
      4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati  effettuati
    ai sensi del comma 1  risultano  dovute  a  titolo  d'imposta  unica,
    nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per  ritardato   od   omesso
    versamento, sono iscritte direttamente nei  ruoli  resi  esecutivi  a
    titolo definitivo. 
      5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
    concessionario provvede a pagare le somme dovute,  con  le  modalita'
    indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
    241, concernente le modalita' di versamento  mediante  delega,  entro
    trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal  comma
    2   ovvero   della    comunicazione    definitiva    contenente    la
    rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a
    seguito dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso  concessionario.  In
    questi  casi,  l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  previste
    dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
    504, e' ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono  dovuti  fino
    all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
    della comunicazione. 
      6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4  sono
    notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
    successivo a quello per il quale e'  dovuta  l'imposta  unica.  Fermo
    quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre  2008,
    n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
    2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro  i  termini
    di scadenza, le cartelle di pagamento previste  dal  presente  comma,
    l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  procede   alla
    riscossione  delle  somme  dovute  anche  tramite  escussione   delle
    garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione  di
    concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
    Stato comunica  ad  Equitalia  l'importo  del  credito  per  imposta,
    sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
    garanzie   ed   Equitalia   procede   alla    riscossione    coattiva
    dell'eventuale credito residuo secondo  le  disposizioni  di  cui  al
    titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
    1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,  in
    capo ai concessionari, di  ricostruire  le  garanzie  previste  nella
    relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione. 
      7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   3-bis   del   decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  dovute
    a norma del presente articolo.  Le  garanzie  previste  dal  predetto
    articolo 3-bis del decreto legislativo  n.  462  del  1997  non  sono
    dovute nel caso in cui l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
    Stato verifichi che la  fideiussione  gia'  presentata  dal  soggetto
    passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta  unica,
    sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. 
      8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
    anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate  dalla
    Guardia di finanza o rilevate da altri  organi  di  Polizia,  procede
    alla rettifica e  all'accertamento  delle  basi  imponibili  e  delle
    imposte rilevanti ai  fini  dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando
    metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici. 
      9. Gli avvisi relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  in
    materia di giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro  devono  essere
    notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
    successivo a  quello  per  il  quale  e'  dovuta  l'imposta.  Per  le
    violazioni tributarie e per  quelle  amministrative  si  applicano  i
    termini  prescrizionali  e  decadenziali  previsti,  rispettivamente,
    dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
    dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
      10. Nel caso di scommesse comunque non  affluite  al  totalizzatore
    nazionale,  ovvero  nel  caso  di  sottrazione  di  base   imponibile
    all'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  o   sulle   scommesse,
    l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato
    determina l'imposta dovuta  anche  utilizzando  elementi  documentali
    comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da  cui  emerge
    l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza  di  tali  elementi
    ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da  seguito
    agli  inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli  uffici,  l'Ufficio
    dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   determina
    induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della
    provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi  oggetto  di
    accertamento,  desunta  dai   dati   registrati   nel   totalizzatore
    nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica  l'ufficio
    applica, nei casi  di  cui  al  presente  comma,  l'aliquota  massima
    prevista per ciascuna tipologia  di  scommessa  dall'articolo  4  del
    decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. 
      11. Il contribuente nei cui confronti sia stato  notificato  avviso
    di accertamento o di rettifica in  materia  di  giochi  pubblici  con
    vincita in  denaro  puo'  formulare,  anteriormente  all'impugnazione
    dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,  istanza  in
    carta libera di  accertamento  con  adesione,  indicando  il  proprio
    recapito, anche telefonico. In  tal  caso  si  applicano,  in  quanto
    compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9  del
    decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
    primo periodo non si applica nei casi  di  determinazione  forfetaria
    del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater,  comma  3,
    del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
      12.   Le   imposte   corrispondenti   agli   imponibili   accertati
    dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  in
    materia di giochi pubblici con o senza  vincita  in  denaro,  ma  non
    ancora definitivi, nonche' i  relativi  interessi,  sono  iscritti  a
    titolo  provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la  notifica   dell'atto   di
    accertamento,  per  la  meta'  degli  ammontari  corrispondenti  agli
    imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 
      13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
    nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in  materia
    di giochi pubblici  con  o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le
    eventuali violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi
    versamenti   d'imposta   e   provvedono   all'accertamento   e   alla
    liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano
    sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla   legge   e   dalle
    convenzioni di concessione, nonche' degli  altri  obblighi  stabiliti
    dalle norme  legislative  ed  amministrative  in  materia  di  giochi
    pubblici, con o senza vincita in denaro. 
      14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli  obiettivi
    di economicita' ed efficienza, per le attivita' di  competenza  degli
    uffici  periferici,  la  competenza   e'   dell'ufficio   nella   cui
    circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui
    e'  stata  commessa  la  violazione  o  e'  stato   compiuto   l'atto
    illegittimo.    Con    provvedimento    del    Direttore     generale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato,  da  pubblicarsi
    sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la  competenza
    per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali. 
      15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
    poteri  ad  essi  conferiti  dalla  leggi  in   materia   fiscale   e
    amministrativa, gli  appartenenti  all'Amministrazione  autonoma  dei
    monopoli  di  Stato  assumono  la  qualita'  di  agenti  di   polizia
    tributaria. 
      16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti
    dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
    previste a legislazione vigente. 
      17. L'importo forfetario di cui al  secondo  periodo  dell'articolo
    39-quater, comma 3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
    come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione  autonoma
    dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in  vigore  della
    presente legge, e' aumentato del cento per cento. 
      18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.
    269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326  del
    2003, le parole:  "dal  120  al  240  per  cento  dell'ammontare  del
    prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di  euro  1.000."  sono
    sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per  cento  dell'ammontare
    del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.". 
      19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,  comma  70,
    della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e  il
    primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle
    leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
    n. 773, sono abrogati. 
      20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici  con
    vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 
      21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,
    del punto di offerta del gioco  che  consente  la  partecipazione  ai
    giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con  la  sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro cinque  mila  a  euro  venti  mila.
    Indipendentemente dalla sanzione amministrativa  pecuniaria  e  anche
    nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa,  la  violazione
    prevista dal presente comma e' punita con la chiusura  dell'esercizio
    commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta  del  gioco
    da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente  comma,  il
    titolare dell'esercizio commerciale,  del  locale  o,  comunque,  del
    punto di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti  esercizi,
    identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un  idoneo
    documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste  nei
    periodi   precedenti   sono   applicate   dall'ufficio   territoriale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  competente  in
    relazione al luogo e in ragione dell'accertamento  eseguito.  Per  le
    cause   di   opposizione   ai   provvedimenti   emessi   dall'ufficio
    territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e'
    competente il giudice del luogo in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha
    emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che  nel  corso  di  un
    triennio commettono  tre  violazioni,  anche  non  continuative,  del
    presente comma e' disposta la revoca di  qualunque  autorizzazione  o
    concessione  amministrativa;  a  tal  fine,  l'ufficio   territoriale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha  accertato
    la  violazione  effettua  apposita  comunicazione   alle   competenti
    autorita' che hanno rilasciato le  autorizzazioni  o  concessioni  ai
    fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria. 
      22. Nell'ipotesi in cui la  violazione  del  divieto  previsto  dal
    comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni  di  cui
    al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di  pubblica
    sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931,  il  trasgressore
    e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
    cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
    Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter  dell'articolo  1  della
    legge n. 266 del 2005 i concessionari  per  la  gestione  della  rete
    telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
    contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
    trasgressore.  Nel  caso   di   rapporti   contrattuali   in   corso,
    l'esecuzione  della  relativa   prestazione   e'   sospesa   per   il
    corrispondente periodo di sospensione  dall'elenco.  Nell'ipotesi  in
    cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,  del
    punto  di  offerta  del  gioco  sia  una  societa',  associazione  o,
    comunque, un ente collettivo, le diposizioni  previste  dal  presente
    comma e dal comma 21  si  applicano  alla  societa',  associazione  o
    all'ente e il rappresentante legale della  societa',  associazione  o
    ente collettivo e' obbligato in solido al  pagamento  delle  sanzioni
    amministrative pecuniarie. 
      23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
    giocatore e di contrasto  ai  fenomeni  di  ludopatia  connessi  alle
    attivita' di gioco, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
    Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  nell'ambito  degli
    ordinari  stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via
    sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
    tecnologico, procedure di analisi e  verifica  dei  comportamenti  di
    gioco  volti  ad  introdurre  misure  di  prevenzione  dei   fenomeni
    ludopatici. 
      24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  3
    giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
    Per  le  societa'  di  capitali  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
    concessionarie nel settore dei  giochi  pubblici,  la  documentazione
    prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre  ai  soggetti
    indicati nello stesso comma  3,  lett.  b),  anche  ai  soci  persone
    fisiche che detengono, anche indirettamente,  una  partecipazione  al
    capitale od al patrimonio  superiore  al  2  per  cento,  nonche'  ai
    direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
    delle stabili organizzazioni in Italia  di  soggetti  non  residenti.
    Nell'ipotesi  in  cui   i   soci   persone   fisiche   detengano   la
    partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
    di  capitali,  la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale
    rappresentante   e   agli   eventuali   componenti   dell'organo   di
    amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone  fisiche  che,
    direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche'  ai
    direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
    delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.". 
      25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge  31
    maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o
    a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio  o  rinnovo
    di concessioni in materia di  giochi  pubblici  il  soggetto  il  cui
    titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero  il  direttore
    generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o  di  stabili
    organizzazioni  in  Italia  di  soggetti   non   residenti,   risulti
    condannato, anche con sentenza  non  definitiva,  ovvero  imputato  o
    indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli  416,  416-bis,
    648,  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale  ovvero,  se  commesso
    all'estero,  per  un  delitto  di  criminalita'  organizzata   o   di
    riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il  medesimo
    divieto   si   applica   anche   al   soggetto   partecipato,   anche
    indirettamente, in misura superiore al 2 per  cento  del  capitale  o
    patrimonio da persone fisiche che  risultino  condannate,  anche  con
    sentenza non definitiva, ovvero imputate  o  indagate,  per  uno  dei
    predetti delitti. 
      26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i  soggetti,
    costituiti in forma di societa' di  capitali  o  di  societa'  estere
    assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a  gare  o  a
    procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
    on line, dichiarano il nominativo e gli  estremi  identificativi  dei
    soggetti  che   detengono,   direttamente   o   indirettamente,   una
    partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per  cento.
    La dichiarazione comprende tutte  le  persone  giuridiche  o  fisiche
    della catena societaria  che  detengano,  anche  indirettamente,  una
    partecipazione superiore a tale  soglia.  In  caso  di  dichiarazione
    mendace e' disposta l'esclusione  dalla  gara  in  qualsiasi  momento
    della procedura e, qualora la dichiarazione mendace  sia  riscontrata
    in un momento successivo all'aggiudicazione, e'  disposta  la  revoca
    della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora  nel  corso
    della concessione vengono meno  i  requisiti  previsti  dal  presente
    comma  e  dai  commi  24  e  25.  Per  le  concessioni  in  corso  la
    dichiarazione di cui al  presente  comma  e'  richiesta  in  sede  di
    rinnovo. 
      27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione
    per  le  gare  indette  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
    presente decreto legge. 
      28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle  leggi  di
    pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
    dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  dal  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
    condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
    quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei  cui  confronti
    sussistono le situazioni ostative  previste  dall'articolo  10  della
    legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la  titolarita'  o
    la  conduzione  di  esercizi  commerciali,  locali  o   altri   spazi
    all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo  svolgimento
    del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui  all'articolo  88  del
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o  imprese  nei  cui
    confronti e'  riscontrata  la  sussistenza  di  elementi  relativi  a
    tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto
    del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
      29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
    a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare  la
    diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione,  l'elusione
    fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
    l'ordine pubblico e la tutela del giocatore,  le  societa'  emittenti
    carte di credito, gli operatori bancari, finanziari  e  postali  sono
    tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
    monopoli  di  Stato  gli  elementi  identificativi  di   coloro   che
    dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati  in
    apposito elenco predisposto dalla  stessa  Amministrazione  autonoma,
    che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
    di telecomunicazione, giochi, scommesse  o  concorsi  pronostici  con
    vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
    od  altro  titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,  comunque,   in
    violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
    definite dalla predetta  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
    Stato. 
      30.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  29  comporta
    l'irrogazione,  alle  societa'  emittenti  carte  di  credito,   agli
    operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
    pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
    ciascuna violazione accertata. La competenza  all'applicazione  della
    sanzione prevista nel presente  comma  e'  dell'ufficio  territoriale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in  relazione  al
    domicilio fiscale del trasgressore. 
      31. Con uno o piu' provvedimenti  interdirigenziali  del  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   tesoro   e
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
    modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30  e  la
    relativa decorrenza. 
      32. Un importo pari al  3  per  cento  delle  spese  annue  per  la
    pubblicita'  dei  prodotti  di   gioco,   previste   a   carico   dei
    concessionari  relativamente  al  gioco  del  lotto,  alle   lotterie
    istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,  e'  destinato  al
    finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
    del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  finalizzata
    all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini  residenti  che
    versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
    importo e' versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito  capitolo
    dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnato  allo
    stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
    fini dell'erogazione per il finanziamento della  carta  acquisti.  E'
    corrispondentemente ridotto l'ammontare che  i  concessionari  devono
    destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti. 
      33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota  di
    imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
    del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
    definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso  del
    concessionario, le  modalita'  di  versamento  dell'imposta,  nonche'
    l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
    disposizioni. 
      34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12  dell'articolo
    24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
    distanza di  poker  sportivo.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
    altresi' determinati l'importo massimo della quota di  partecipazione
    al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una  volta  esaurita
    la  predetta   quota.   L'aliquota   d'imposta   unica   dovuta   dal
    concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura  pari
    al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi  comunitari,
    con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
    Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  sono  aggiudicati,
    tramite gara da  bandire  entro  il  30  novembre  2011,  concessioni
    novennali per l'esercizio del gioco del  poker  sportivo  di  cui  al
    primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa  effettuazione
    di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
    l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi
    di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
    nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
    al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,  n.  88.  I
    punti di esercizio sono aggiudicati,  fino  a  loro  esaurimento,  ai
    soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti  economicamente
    piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano  a
    seguito dell'avvenuto rilascio della licenza  prevista  dall'articolo
    88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.". 
      35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
    lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  in  materia  di
    sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
    videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia
    e delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
    avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione
    della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
    articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: 
        a)  l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di   gioco,
    nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale,  tecnica
    ed economica, mediante una selezione aperta basata  sull'accertamento
    dei requisiti definiti dall'Amministrazione  concedente  in  coerenza
    con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della  legge  13
    dicembre 2010, n. 220, nonche'  quelli  gia'  richiesti  e  posseduti
    dagli  attuali  concessionari.   I   soggetti   aggiudicatari,   sono
    autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo  del  7
    per cento, fino a un massimo del 14 per cento  del  numero  di  nulla
    osta,  dichiarati  in  sede  di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed
    attivati entro sei mesi dalla data della stipula  per  apparecchi  di
    cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
    leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
    n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
    15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
    soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono  le  autorizzazioni
    alla istallazione di videoterminali gia' acquisite,  senza  soluzioni
    di  continuita'.  Resta  ferma   la   facolta'   dell'Amministrazione
    concedente di incrementare il numero  di  VLT  gia'  autorizzato  nei
    limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal
    1° gennaio 2014; 
        b)  la  durata   delle   autorizzazioni   all'installazione   dei
    videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera
    a) del presente comma. La perdita  di  possesso  dei  nulla  osta  di
    apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
    unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
    modificazioni,   non   determina   la   decadenza   dalle    suddette
    autorizzazioni acquisite. 
      36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato
    al versamento di un corrispettivo una tantum di  100  euro  per  ogni
    singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
    il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla
    osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto
    diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo  ha  diritto  di
    rivalsa nei suoi confronti. 
      37. In linea con l'obiettivo  della  sostanziale  integrazione  fra
    giochi su base ippica e sportiva gia' determinato  dall'articolo  38,
    commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della  piu'
    intensa capillarita' della rete distributiva  di  tali  giochi  senza
    forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
    Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive
    aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio  e
    raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e  sportiva  presso
    punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi
    come attivita' principale  o  accessoria  la  commercializzazione  di
    prodotti di gioco pubblici. 
      38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto  dei
    principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri: 
        a) aggiudicazione di 5.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
    rete fisica dei giochi su base  ippica  e  sportiva,  in  misura  non
    superiore al 25 per cento per ciascun  concessionario,  la  cui  base
    d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto  di
    vendita avente come attivita' accessoria la  commercializzazione  dei
    prodotti di gioco pubblici, a soggetti  italiani  o  di  altri  Stati
    dello Spazio economico  europeo  che,  all'entrata  in  vigore  della
    presente  disposizione,   sono   in   possesso   dei   requisiti   di
    affidabilita'  gia'  richiesti  ai  soggetti  che  hanno   conseguito
    concessioni  per  l'esercizio  e  la  raccolta  di  giochi   di   cui
    all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre  2004,
    n. 311, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  38,  comma  4,
    lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Nel  caso  le
    concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
    di  giochi  pubblici,  a  soggetti  gia'  titolari  per   concessione
    precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
    rete fisica di scommesse su base  ippica  ovvero  su  base  sportiva,
    l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per  ogni  anno
    intero  mancante  alla  fine  della  concessione  rispetto  a  quanto
    indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione
    accessiva   alla   concessione,   sono   revocate   le    concessioni
    precedentemente detenute dai medesimi soggetti; 
        b) aggiudicazione di 2.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
    rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso  punti  di
    vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione  dei
    prodotti  di  gioco  pubblici,  secondo  il  criterio  delle  offerte
    economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore
    ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata  ad  operatori
    italiani o di altri Stati dello Spazio economico  europeo  che,  alla
    data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono  in
    possesso dei requisiti di affidabilita' gia'  richiesti  ai  soggetti
    che hanno conseguito concessioni per l'esercizio  e  la  raccolta  di
    giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della  legge  30
    dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
    comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
      39. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione
    autonoma del monopoli di Stato stabilisce con  propri  provvedimenti,
    le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto,  in
    particolare: 
        a) la rimodulazione delle sorti  del  Lotto  e  dei  premi  delle
    relative combinazioni; 
        b) la rimodulazione o la  sostituzione  dei  giochi  opzionali  e
    complementari  al  Lotto,  anche  introdotti  dal  decreto-legge   30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge  2
    dicembre 2005, n. 248; 
        c) l'introduzione di ulteriori forme di  gioco  anche  prevedendo
    modalita' di  fruizione  distinte  da  quelle  attuali,  al  fine  di
    ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. 
      40. Nell'ambito dei Giochi numerici a  totalizzatore  nazionale  il
    Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
    del monopoli  di  Stato  disciplina,  con  propri  provvedimenti,  le
    seguenti innovazioni: 
        a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il  relativo
    concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2
    euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a  montepremi,
    e con destinazione del 38  per  cento  della  raccolta  nazionale  ad
    imposta; 
        b) modifiche al gioco Vinci per la  vita-Win  for  life,  di  cui
    all'articolo 12, comma 1, lettera b), del  decreto  legge  28  aprile
    2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
    un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un  imposta  pari
    al 23 per cento della raccolta; 
        c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di  12,
    del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince  tutto
    superenalotto". 
      41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,
    n. 266, e' sostituito dal seguente: 
        "533-bis.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui   al   comma   533,
    obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
    in vigore del medesimo comma, dei diritti  e  dei  rapporti  in  esso
    previsti,  e'  disposta   dal   Ministero   dell'economia   e   delle
    finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   previa
    verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui
    all'articolo 86 o 88 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  18
    giugno  1931,  n.  773,   e   successive   modificazioni,   e   della
    certificazione antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche'
    dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di  euro
    150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale  versamento.
    Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia   e   delle
    finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
    gli ulteriori requisiti,  nonche'  tutte  le  ulteriori  disposizioni
    applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
    tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero  alla  cancellazione  dallo
    stesso, nonche' ai  tempi  e  alle  modalita'  di  effettuazione  del
    predetto versamento, da eseguirsi, in  sede  di  prima  applicazione,
    entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande  ed  i
    versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.". 
      42. Con regolamento emanato entro il 31  dicembre  2011,  ai  sensi
    dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
    Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
    della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita'  per
    l'istituzione  di  rivendite  ordinarie  e  speciali  di  generi   di
    monopolio, nonche' per il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  patentino,
    secondo i seguenti principi: 
        a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di  vendita,
    anche attraverso l'individuazione di  criteri  volti  a  disciplinare
    l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
    della tutela della concorrenza, l'esigenza  di  garantire  all'utenza
    una rete di  vendita  capillarmente  dislocata  sul  territorio,  con
    l'interesse pubblico primario della tutela della  salute  consistente
    nel prevenire e controllare ogni ipotesi di  offerta  di  tabacco  al
    pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; 
        b)  istituzione  di  rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  di
    determinati requisiti di distanza e produttivita' minima; 
        c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento  dei  parametri
    di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
    medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; 
        d) trasferimenti di rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  dei
    medesimi  requisiti  di  distanza  e,  ove  applicabili,   anche   di
    produttivita' minima; 
        e) istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si  riscontri
    un'oggettiva ed effettiva  esigenza  di  servizio,  da  valutarsi  in
    ragione dell'effettiva ubicazione  degli  altri  punti  vendita  gia'
    esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche'  in  virtu'  di
    parametri certi,  predeterminati  ed  uniformemente  applicabili  sul
    territorio  nazionale,  volti  ad  individuare   e   qualificare   la
    potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto; 
        f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
    natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto  alle
    rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
    l'applicazione,  rispettivamente,   del   criterio   della   distanza
    nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della  produttivita'  minima
    per il rinnovo. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni in materia di entrate

                                   Art. 25 
     
     Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico 
     
      1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 8: 
          1) al terzo periodo dopo la parola: "entro"  sono  inserite  le
    seguenti: "e non oltre"; 
      2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla  scadenza
    del predetto termine, in caso di mancata liberazione  delle  suddette
    frequenze,  l'Amministrazione  competente  procede  senza   ulteriore
    preavviso alla disattivazione  coattiva  degli  impianti  avvalendosi
    degli organi della polizia postale e  delle  comunicazioni  ai  sensi
    dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui
    al  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259.  In   caso   di
    indisponibilita' delle frequenze della banda 790  -  862  MHz,  dalla
    scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione  delle
    frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in  esito  alle
    procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto  a
    percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
    decorrere dal 1° gennaio 2013. Il  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze si  rivale  di  tale  importo  sui  soggetti  che  non  hanno
    proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse."; 
        b) al comma 9: 
          1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione"  sono
    inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in  favore  degli
    operatori abilitati alla diffusione di servizi di  media  audiovisivi
    in ambito locale,"; 
          2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un
    uso  piu'  efficiente  dello  spettro  attualmente   destinato   alla
    diffusione di servizi di media audiovisivi in  ambito  locale."  sono
    sostituite dalle seguenti: "finalizzate  al  volontario  rilascio  di
    porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle  frequenze  di
    cui al comma 8"; 
          3)   il   secondo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
    "Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui  al
    primo periodo  che  residuino  successivamente  all'erogazione  delle
    misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
    possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
    di indennizzi eventualmente dovuti."; 
        c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Una
    quota, non superiore  al  50  per  cento,  delle  eventuali  maggiori
    entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente  comma  sono
    riassegnate nello stesso anno al Ministero dello  sviluppo  economico
    per misure di sostegno al settore, da definire con  apposito  decreto
    del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze; una  quota  del  10  per  cento  delle
    predette  maggiori  entrate  puo'  essere  anche  utilizzata  per  le
    finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite  di
    240 milioni di euro ivi previsto."; 
        d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
    riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la  gara
    e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure
    di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
    rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  e
    sono devoluti alla  competenza  funzionale  del  TAR  del  Lazio.  In
    ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione
    e  assegnazione   delle   frequenze,   l'annullamento   di   atti   e
    provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da
    8  a  13  non  comporta  la  reintegrazione  in  forma  specifica   e
    l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene  solo
    per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di  una
    provvisionale. 
        13-ter. Nelle more della  realizzazione  dei  proventi  derivanti
    dall'attuazione dei commi  da  8  a  12,  nel  caso  in  cui  in  via
    prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine
    di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per
    effettive, motivate e documentate esigenze possono  essere  disposte,
    nell'invarianza  degli   effetti   sull'indebitamento   netto   delle
    pubbliche amministrazioni, variazioni  compensative  tra  i  medesimi
    accantonamenti. Tali variazioni possono  essere  disposte  anche  tra
    programmi  appartenenti  a  missioni  diverse.  Resta   preclusa   la
    possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su  spese  di  conto
    capitale per disaccantonare spese correnti.". 
      2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
    l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "L'Autorita'  per  le
    garanzie nelle comunicazioni dispone le  modalita'  e  le  condizioni
    economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
    l'obbligo di cedere una quota della  capacita'  trasmissiva  ad  essi
    assegnata, comunque non inferiore  a  due  programmi,  a  favore  dei
    soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla  data  del  1°
    gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle  graduatorie
    di cui al presente comma, a condizione che  procedano  al  volontario
    rilascio delle frequenze utilizzate e  rinuncino  alla  qualifica  di
    operatori di rete, o che sulla base delle  medesime  graduatorie  non
    risultino destinatari di diritti d'uso. " 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 26 
     
                          Contrattazione aziendale 
     
      1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
    settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
    contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
    associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
    piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
    produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
    organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all'andamento
    economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
    rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale,
    compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell'accordo
    interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl,
    Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito
    dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
    lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti
    sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del
    sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei
    limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita'  ovvero
    previste a tali fini dalla vigente legislazione. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 27 
     
    Regime  fiscale  di  vantaggio  per   l'imprenditoria   giovanile   e
                           lavoratori in mobilita' 
     
      1. Per favorire la  costituzione  di  nuove  imprese  da  parte  di
    giovani ovvero di coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per
    favorire  la  costituzione  di  nuove  imprese,  gli  attuali  regimi
    forfettari  sono  riformati  e  concentrati  in  funzione  di  questi
    obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
    di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117,  della  legge  24  dicembre
    2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
    e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  alle  persone
    fisiche:  a)  che  intraprendono  un'attivita'  d'impresa,   arte   o
    professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
    2007.  L'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi   e   delle
    addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
    1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. 
      2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: 
        a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
    l'inizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1,  attivita'  artistica,
    professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 
        b) l'attivita' da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
    mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto
    forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
    l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
    obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
        c) qualora venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta  in
    precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi,
    realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
    del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 
      3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,
    pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  non  possono  beneficiare  del
    regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne  fuoriescono,
    fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
    successive modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,  se
    prescritti, gli obblighi di  fatturazione  e  di  certificazione  dei
    corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di  registrazione  e  di
    tenuta delle scritture contabili, rilevanti  ai  fini  delle  imposte
    dirette  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   dalle
    liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini  dell'IVA
    previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
    n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'  esenti
    dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui  al  decreto
    legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
      4. Il regime  di  cui  al  comma  3  cessa  di  avere  applicazione
    dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della  condizioni
    di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate
    al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
      5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare  per  l'applicazione
    del regime contabile  ordinario.  L'opzione,  valida  per  almeno  un
    triennio,  e'  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
    presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
    minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
    ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
    applicazione della scelta operata. 
      6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione  dei
    commi precedenti. 
      7. Il primo e il secondo periodo  del  comma  117  dell'articolo  1
    della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppressi.  Al  terzo
    periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del
    periodo precedente," sono soppresse. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 28 
     
          Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti 
     
      1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
    legislativo  11   febbraio   1998,   n.   32,   il   fondo   per   la
    razionalizzazione della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  e'
    altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per  cento
    dell'ammontare  complessivo  del   fondo   annualmente   consolidato,
    all'erogazione di contributi sia  per  la  chiusura  di  impianti  di
    soggetti titolari  di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
    integrati verticalmente nel settore della  raffinazione,  sia  per  i
    costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito  di  chiusura  di
    impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono  ammesse
    per un periodo non eccedente i due esercizi annuali  successivi  alla
    data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
    decreto. 
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
    conversione del presente decreto, e' determinata  l'entita'  sia  dei
    contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
    allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per
    un periodo non superiore a due anni, articolandola in una  componente
    fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
    litri erogati, in misura  complessivamente  non  superiore  a  quella
    prevista dall'articolo 1 del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
    produttive in data 7 agosto 2003. 
      3. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
    emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli  impianti
    dichiarati incompatibili ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
    attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
    criteri  di  incompatibilita'   successivamente   individuati   dalle
    normative regionali di settore. 
      4.  Comunque,  i   Comuni   che   non   abbiano   gia'   provveduto
    all'individuazione ed alla chiusura degli impianti  incompatibili  ai
    sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  31
    ottobre  2001  o   ai   sensi   dei   criteri   di   incompatibilita'
    successivamente individuati dalle  normative  regionali  di  settore,
    provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
    vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  dandone
    comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo  economico.
    Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'  prevista  la
    contribuzione  al  fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
    distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
    al comma 2. 
      5. Al fine di incrementare l'efficienza del  mercato,  la  qualita'
    dei  servizi,  il  corretto  ed  uniforme  funzionamento  della  rete
    distributiva, gli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  devono
    essere dotati di apparecchiature per  la  modalita'  di  rifornimento
    senza servizio con pagamento anticipato. 
      6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni
    di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata  in
    vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento  entro  i
    termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
    determinare in rapporto all'  erogato  dell'anno  precedente,  da  un
    minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di
    ritardo nell'adeguamento. 
      7. Non possono  essere  posti  specifici  vincoli  all'utilizzo  di
    apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza  servizio  con
    pagamento anticipato,  durante  le  ore  in  cui  e'  contestualmente
    assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
    condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
    del titolare della  licenza  di  esercizio  dell'impianto  rilasciata
    dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti. 
      8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',  l'efficienza  del
    mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
    distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali  impianti,
    fatti salvi i vincoli connessi a  procedure  competitive  nelle  aree
    autostradali in concessione: 
        a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
    bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
    agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
    cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
    onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
    legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
        b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
    esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
    superficie dell'impianto; 
        c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi. 
      9. Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto
    legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,  sono  soppresse  le  seguenti
    parole: "con il limite minimo di superficie  pari  a  metri  quadrati
    1500". 
      10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c),  di  nuova
    realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
    esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
    dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
    tecnico  di  finanza  salvo  rinuncia  del  titolare  della   licenza
    dell'esercizio  medesimo.  Possono  essere  gestite  anche  da  altri
    soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in  locali  diversi  da
    quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni  caso
    sono fatti salvi i vincoli connessi  a  procedure  competitive  nelle
    aree autostradali in concessione. 
      11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
    propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10. 
      12. Fermo restando quanto disposto con il  decreto  legislativo  11
    febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in  alternativa  al
    solo contratto di fornitura ovvero  somministrazione  possono  essere
    introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
    degli impianti di distribuzione carburanti,  a  condizione  che  tali
    differenti  tipologie  contrattuali   siano   state   precedentemente
    tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le  modalita'
    di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 
      13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono  essere
    adottate successivamente al loro deposito presso il  Ministero  dello
    sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione. 
      14. I modelli  contrattuali  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono
    assicurare  al   gestore   condizioni   contrattuali   eque   e   non
    discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 29 
     
               Liberalizzazione del collocamento e dei servizi 
     
      1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
    e' sostituito dal seguente: 
        "Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  -  1.   Sono
    autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione: 
          a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali
    e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente
    accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
    studenti all'ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi
    successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
          b)  le  universita',  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi
    universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente
    accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
    studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi
    successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
          c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di
    comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; 
          d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
    comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  anche  per
    il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa'  di
    servizi controllate; 
          e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza
    fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro,
    l'assistenza e la  promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  la
    progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza,
    la tutela della disabilita'; 
          f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la
    predetta attivita' senza finalita' di lucro e  che  rendano  pubblici
    sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 
        2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'  chiedere
    l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  4  di   una   apposita
    fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita'
    giuridica  costituito  nell'ambito  del   consiglio   nazionale   dei
    consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di
    attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
    dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui
    all'articolo 5, comma 1. 
        3. Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici
    regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l'autorizzazione  allo
    svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di  cui
    ai commi che precedono  e'  subordinata  alla  interconnessione  alla
    borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic
    lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e
    delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al
    monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
    mercato del lavoro. 
        4. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita'    di
    interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic
    lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,
    nonche' le modalita' della loro iscrizione in  una  apposita  sezione
    dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
    dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
    di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,
    nonche' alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma  1,
    con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione. 
        5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell'elenco  di
    cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
    svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri
    a carico della finanza pubblica.". 
      2. E' istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta
    Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
    servizi. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi  o
    indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede  a
    valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel  bilancio
    del Ministero della giustizia 
      3. L'Alta Commissione di cui al comma  2  e'  composta  da  esperti
    nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
    dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
    Dell'Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione
    europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale. 
      4. L'alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta
    giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 30 
     
                       Finanziamento della banda larga 
     
      1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda  digitale
    europea, concernenti il diritto di accesso a  internet  per  tutti  i
    cittadini "ad una velocita' di connessione superiore a  30  Mb/s"  (e
    almeno per il 50% " al di sopra di 100  Mb/s"),  il  Ministero  dello
    sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
    di reti e impianti  di  comunicazione  elettronica  fissa  o  mobile,
    predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
    di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico  -  privato,
    sono  individuati  gli  interventi  finalizzati  alla   realizzazione
    dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e  ultralarga,
    anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento
    delle infrastrutture  esistenti.  Le  infrastrutture  ricomprese  nel
    progetto strategico, costituiscono servizio  di  interesse  economico
    generale  in  conformita'   all'articolo   106   del   Trattato   sul
    funzionamento dell'Unione europea. 
      2. Il progetto strategico  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di
    infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di  reti  di
    comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga  per  accelerare
    il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita'  per
    le garanzie nelle comunicazioni e' competente  alla  definizione  del
    sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti  necessari
    alla realizzazione  della  predetta  infrastruttura  nazionale  e  da
    assicurare  comunque  una   adeguata   remunerazione   dei   capitali
    investiti. 
      3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo  economico,di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i  profili
    di  competenza  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
    vengono adottati i provvedimenti  necessari  per  l'attuazione  delle
    disposizioni dei commi precedenti. 
      4. Alla realizzazione del progetto strategico di  cui  al  comma  1
    possono essere  destinate  risorse  pubbliche  anche  afferenti  agli
    interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per
    assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto  strategico
    di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle
    procedure di  riprogrammazione  e  accelerazione  della  spesa  delle
    risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011. 
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
    o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 31 
     
    Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le
                                nuove imprese 
     
      1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e  sostenere  i
    processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo  strumento  dei
    fondi  comuni  di  investimento,  secondo  le  linee  indicate  dalla
    Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le
    seguenti disposizioni. 
      2. Sono definiti "Fondi per  il  Venture  Capital"  (FVC)  i  fondi
    comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei
    capitali  raccolti  in   societa'   non   quotate   nella   fase   di
    sperimentazione   (seed   financing),   di   costituzione   (start-up
    financing), di avvio  dell'attivita'  (early-stage  financing)  o  di
    sviluppo del prodotto (expansion financing). 
      3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra  l'altro,  le
    seguenti caratteristiche: 
        a) non essere quotate; 
        b)  avere  sede  legale  nel  territorio  di  uno  Stato   Membro
    dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio
    Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia  un  accordo
    che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; 
        c)  essere  detenute,  direttamente  o  indirettamente,  in   via
    prevalente da persone fisiche; 
        d) essere soggette  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  o
    analoga  imposta  prevista  dalla  legislazione   locale   senza   la
    possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente; 
        e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu'  di
    36 mesi; 
        f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
    approvato prima  dell'investimento  del  FVC,  non  superiore  ai  50
    milioni di euro. 
      4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla  lettera
    g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui
    redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC. 
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
    non regolamentare  sono  stabilite,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
    rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare  le
    condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso  del  mancato
    rispetto delle suddette condizioni. 
      6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del
    comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea
    secondo le procedure previste dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
    Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 32 
     
    Disposizioni  in  materia  di  finanziamento  e  potenziamento  delle
                               infrastrutture 
     
      1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
    dei trasporti e' istituito il  "Fondo  infrastrutture  ferroviarie  e
    stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno  2012  e  1.000
    milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le  risorse
    del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta  del
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
    Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   e   sono   destinate
    prioritariamente  alle  opere  ferroviarie  da  realizzare  ai  sensi
    dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre  2009,
    n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
      2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal  CIPE  entro  il  31
    dicembre  2008  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
    Programma delle infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge  21
    dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata  in  vigore
    del  presente  decreto  ,  non   sia   stato   emanato   il   decreto
    interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
    296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
    presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati  mediante
    decreto interministeriale ai sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del
    decreto legge 22 marzo 2004, n. 72,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 
      3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la
    realizzazione   delle   opere   ricomprese   nel   Programma    delle
    infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.
    443, i  cui  soggetti  beneficiari,  autorizzati  alla  data  del  31
    dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di  impegno  e  dei  contributi
    pluriennali con il decreto interministeriale  previsto  dall'articolo
    1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto  che  non  abbiano  assunto  obbligazioni
    giuridicamente  vincolanti,  non  abbiano   bandito   la   gara   per
    l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in  caso  di
    loro utilizzo mediante erogazione diretta,  non  abbiano  chiesto  il
    pagamento  delle  relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo
    bando di gara. 
      4. Sono revocati i finanziamenti  assegnati  per  la  progettazione
    delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
    di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data  di
    entrata in vigore del presente decreto legge, non sia  stato  emanato
    il decreto interministeriale previsto  dall'articolo  1,  comma  512,
    della legge n. 296 del  2006,  ovvero  i  cui  soggetti  beneficiari,
    autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
    impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale
    previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge  n.  296  del  2006,
    alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  non  abbiano
    assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non  abbiano  bandito
    la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo  ovvero,
    in caso di loro  utilizzo  mediante  erogazione  diretta,  non  hanno
    chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti. 
      5. Con decreti, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
    dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  i  finanziamenti
    revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 
      6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati
    e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e  4,  affluiscono  al
    Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti. 
      7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,
    su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  stabilisce,
    fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia'  deliberati  dal
    detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo  di
    cui  al  comma  6  per   la   realizzazione   del   programma   delle
    infrastrutture strategiche di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.
    443. 
      8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema  informativo
    del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  l'anno  2011
    e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00. 
      9. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
    ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'
    autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00. 
      10. Per  le  finalita'  dei  commi  8,  e  9,  le  risorse  di  cui
    all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.  162,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201,
    iscritte,  in  conto  residui  sul  capitolo  7192  dello  stato   di
    previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi
    disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
    nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere
    versate al bilancio dello Stato. 
      11. All'onere derivante  dai  commi  8,  9  e  10,  in  termini  di
    indebitamento netto, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,
    per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di  sola  cassa,  del
    fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
    2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
    2008, n. 189. 
      12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,
    n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008,
    n. 201, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La  condizione
    prevista dal periodo precedente deve intendersi  non  realizzata  nel
    caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico  degli
    iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
      13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi  strutturali  e  del
    Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente  per  i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
    di Bolzano  svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,  una  apposita
    sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti
    sociali. 
      14. Per le finalita' di  cui  al  comma  13,  la  sessione  per  la
    coesione territoriale  monitora  la  realizzazione  degli  interventi
    strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie
    per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia  della  spesa;
    alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni
    del  Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  con
    particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali
    di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  31  maggio
    2011, n. 88. 
      15. Lo svolgimento  dei  lavori  della  sessione  per  la  coesione
    territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
    prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
    sviluppo e la coesione economica. 
      16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per  cento,  delle
    risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
    gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE,  alla  spesa
    per la tutela e gli interventi a  favore  dei  beni  e  le  attivita'
    culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal  CIPE,
    su proposta del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di
    concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
    il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i  beni  e
    le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione  annuale  sullo
    stato di  attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
    risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non
    si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma  4,  della
    legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per  cento  degli
    stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo  60,
    comma  4,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e'   definito
    esclusivamente nei termini di cui al presente comma. 
      17. Con riferimento alle opere di preparazione e  di  realizzazione
    del Sito  di  cui  all'allegato  1  al  Decreto  del  Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre  2008,  e  successive
    modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277  del  2008,
    le distanze di cui all'articolo  41-septies  della  legge  17  agosto
    1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n.  1404,  nonche'
    all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  possono  essere
    ridotte  per  determinati  tratti  ove  particolari  circostanze   lo
    richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S. 
      18. Al fine di assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dell'EXPO
    Milano 2015, nonche' di garantire  l'adempimento  delle  obbligazioni
    internazionali assunte dal  Governo  della  Repubblica  italiana  nei
    confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle
    opere individuate e  definite  essenziali  in  base  al  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre  2008,  e
    successive  modificazioni,  le  disposizioni   processuali   di   cui
    all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 33 
     
    Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
     
      1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze  e'  costituita
    una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a
    2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu'
    fondi d'investimento al fine di partecipare in  fondi  d'investimento
    immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie,  comuni  anche  in
    forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del  decreto  legislativo
    18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici  ovvero  da  societa'
    interamente partecipate dai predetti enti, al fine di  valorizzare  o
    dismettere  il  proprio  patrimonio   immobiliare   disponibile.   La
    pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad  ogni  adempimento  di
    legge.  Il   capitale   e'   detenuto   interamente   dal   Ministero
    dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti  dalla  societa'  di
    gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e  delle
    finanze  partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante   la
    sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base  competitiva
    a  investitori  qualificati  al  fine  di  conseguire  la  liquidita'
    necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I
    fondi istituiti dalla societa' di gestione del  risparmio  costituita
    dal Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  del  presente
    comma  investono  direttamente  al  fine  di  acquisire  immobili  in
    locazione passiva  alle  pubbliche  amministrazioni.  Con  successivo
    decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  possono  essere
    stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo  a  fondi
    titolari di diritti di concessione o d'uso su  beni  indisponibili  e
    demaniali, che prevedano la possibilita' di  locare  in  tutto  o  in
    parte il bene oggetto della concessione. 
      2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,
    provincie, comuni anche in forma consorziata ai  sensi  dell'articolo
    31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da  altri  enti
    pubblici ovvero da  societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
    enti, ai  sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
    dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili  e  diritti
    con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25  giugno  2008,
    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
    133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del  decreto  legislativo  28
    maggio 2010, n. 85.  Tali  apporti  devono  avvenire  sulla  base  di
    progetti di utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati  con  delibera
    dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure  di
    selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite  procedure
    di evidenza pubblica. Possono presentare proposte  di  valorizzazione
    di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni
    individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  3,
    del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  la  domanda  prevista
    dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto  legislativo  puo'
    essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi  di  cui
    al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo
    28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
    del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   possono
    apportare beni ai suddetti fondi. 
      3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e'  compatibile  con
    le vigenti disposizioni in materia di attivita'  di  copertura  delle
    riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui  ai  decreti
    legislativi 17 marzo 1995, n.  174,  e  17  marzo  1995,  n.  175,  e
    successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e  148  del
    1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
    condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei
    fondi disponibili previsto dall'articolo 65  della  legge  30  aprile
    1969, n. 153,  per  gli  enti  pubblici,  di  natura  assicurativa  o
    previdenziale, per gli anni 2012,  2013  e  2014  e'  destinato  alla
    sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La  Cassa  depositi  e
    prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
    decreto legge 10 febbraio 2009 n.5,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui  al
    comma 1. 
      4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di  conferimento  ai
    fondi  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  conseguita  mediante   il
    procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
    2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
    legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il  termine
    perentorio di 180 giorni dalla data  della  delibera  con  cui  viene
    promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima
    procedura si procede alla regolarizzazione  edilizia  ed  urbanistica
    degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui  al  comma  2  e'
    sospensivamente  condizionato  all'espletamento  delle  procedure  di
    valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
    dei  beni  trasferiti  al  fondo  non  sia  completata,  i   soggetti
    apportanti di cui al comma 1  non  possono  alienare  la  maggioranza
    delle quote del fondo. 
      5. Per gli immobili sottoposti alle  norme  di  tutela  di  cui  al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli  12  e  112  del
    citato decreto  legislativo,  nonche'  l'articolo  5,  comma  5,  del
    decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
      6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
    dopo il  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di
    conferimento a fondi di investimento immobiliare  dei  beni  inseriti
    negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale  prevista
    dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante
    rispetto alle previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
    itinere, puo' essere  conseguita  mediante  il  procedimento  di  cui
    all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
    delle  corrispondenti  disposizioni   previste   dalla   legislazione
    regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
    180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di  retrocessione
    del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si  procede  alla
    regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti." 
      7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente  articolo
    si applicano le agevolazioni di cui il commi 10  e  11  dell'articolo
    14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1,  3  e  4
    del  decreto-  legge  25  settembre  2001  n.  351,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
      8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e'  sciolta  ed  e'
    posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 34 
     
    Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
      regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
      cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.
      327 
     
      1. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
    327, dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
        «42-bis. (Utilizzazione senza titolo di  un  bene  per  scopi  di
    interesse  pubblico)  -  1.  Valutati  gli  interessi  in  conflitto,
    l'autorita' che utilizza un bene  immobile  per  scopi  di  interesse
    pubblico,  modificato  in  assenza   di   un   valido   ed   efficace
    provvedimento di esproprio o dichiarativo  della  pubblica  utilita',
    puo' disporre che esso sia acquisito, non  retroattivamente,  al  suo
    patrimonio indisponibile e che al  proprietario  sia  corrisposto  un
    indennizzo  per  il  pregiudizio  patrimoniale  e  non  patrimoniale,
    quest'ultimo forfetariamente liquidato nella  misura  del  dieci  per
    cento del valore venale del bene. 
        2. Il provvedimento di acquisizione puo'  essere  adottato  anche
    quando sia stato  annullato  l'atto  da  cui  sia  sorto  il  vincolo
    preordinato all'esproprio, l'atto che abbia  dichiarato  la  pubblica
    utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il  provvedimento  di
    acquisizione puo' essere adottato anche durante  la  pendenza  di  un
    giudizio per l'annullamento degli atti di cui al  primo  periodo  del
    presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato
    lo ritira. In tali casi,  le  somme  eventualmente  gia'  erogate  al
    proprietario  a  titolo  di  indennizzo,  maggiorate   dell'interesse
    legale,  sono  detratte  da  quelle  dovute  ai  sensi  del  presente
    articolo. 
        3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo
    per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e'  determinato  in
    misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per  scopi
    di  pubblica  utilita'  e,  se  l'occupazione  riguarda  un   terreno
    edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
    4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e'  computato
    a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta  la
    prova di una diversa entita' del danno, l'interesse  del  cinque  per
    cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma 
        4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione  delle
    circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione  dell'area
    e se  possibile  la  data  dalla  quale  essa  ha  avuto  inizio,  e'
    specificamente motivato in riferimento alle  attuali  ed  eccezionali
    ragioni di  interesse  pubblico  che  ne  giustificano  l'emanazione,
    valutate comparativamente con i  contrapposti  interessi  privati  ed
    evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua  adozione;
    nell'atto e' liquidato l'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e  ne  e'
    disposto il pagamento entro il termine di trenta  giorni.  L'atto  e'
    notificato al proprietario e comporta il  passaggio  del  diritto  di
    proprieta' sotto condizione  sospensiva  del  pagamento  delle  somme
    dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito  effettuato  ai
    sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a  trascrizione  presso
    la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione
    procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio  istituito  ai  sensi
    dell'articolo 14, comma 2. 
        5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4  sono  applicate
    quando un terreno sia stato  utilizzato  per  finalita'  di  edilizia
    residenziale pubblica, agevolata o convenzionata,  ovvero  quando  si
    tratta di terreno destinato a  essere  attribuito  per  finalita'  di
    interesse  pubblico  in  uso  speciale   a   soggetti   privati,   il
    provvedimento e' di competenza  dell'autorita'  che  ha  occupato  il
    terreno  e  la  liquidazione  forfetaria   dell'indennizzo   per   il
    pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per  cento  del  valore
    venale del bene. 
        6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in
    quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu'  e  il  bene
    continua a essere utilizzato dal proprietario o dal  titolare  di  un
    altro diritto reale; in  tal  caso  l'autorita'  amministrativa,  con
    oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale
    acquisizione del diritto di  servitu'  al  patrimonio  dei  soggetti,
    privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze
    o  che  svolgono  servizi  di  interesse  pubblico  nei  settori  dei
    trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. 
        7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di  cui
    al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla
    Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. 
        8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano   altresi'
    applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore  ed  anche
    se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione  successivamente
    ritirato  o  annullato,  ma  deve  essere   comunque   rinnovata   la
    valutazione di attualita'  e  prevalenza  dell'interesse  pubblico  a
    disporre l'acquisizione; in  tal  caso,  le  somme  gia'  erogate  al
    proprietario, maggiorate  dell'interesse  legale,  sono  detratte  da
    quelle dovute ai sensi del presente articolo.". 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 35 
     
    Disposizioni in  materia  di  salvaguardia  delle  risorse  ittiche, 
      semplificazioni in  materia  di  impianti  di  telecomunicazioni  e
      interventi di riduzione del costo dell'energia 
     
      1. In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
    1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al  fine  di  assicurare
    un'adeguata  protezione  delle  risorse  ittiche,  e'  disposta,  per
    impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca  per
    le  imbarcazioni  autorizzate  all'uso  del  sistema  strascico   e/o
    volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
    al comma 3. 
      2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui  al  comma  1,  il
    Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e'
    autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che
    non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle
    imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
    dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
    non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
    5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
    modificazioni.  La  compensazione  da  concedere  e'  rapportata   ai
    parametri  stabiliti  nel  Programma   operativo,   approvato   dalla
    Commissione europea, per l'applicazione in Italia del  Fondo  europeo
    per la pesca. Al relativo onere fino  a  concorrenza  massima  di  22
    milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13  milioni  di
    euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario
    i - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria -  del
    regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio  2006,  e,
    quanto a 9 milioni di euro a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo
    rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
      3. Le modalita' di attuazione  dell'arresto  temporaneo,  l'entita'
    del premio, le relative erogazioni, la  definizione  degli  eventuali
    periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze  biologiche,
    le misure di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di
    localizzazione satellitare,  per  la  tutela  delle  risorse  ittiche
    giovanili nella fascia costiera e nelle  zone  di  tutela  biologica,
    sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
    alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva  centrale
    per la pesca e l'acquacoltura. 
      4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare
    la realizzazione di impianti radioelettrici di debole  potenza  e  di
    ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di  cui  all'articolo
    87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di  impianti
    di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.
    259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio  per
    trasmissione   punto-punto   e   punto-multipunto   e   di   impianti
    radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso  pubblico
    con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt  e
    con dimensione della superficie radiante non superiore  a  0,5  metri
    quadrati,  sono  soggette   a   comunicazione   all'ente   locale   e
    all'organismo  competente  ad   effettuare   i   controlli   di   cui
    all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  da  effettuarsi
    contestualmente all'attivazione dell'impianto. 
      5. All'articolo 87, comma 9,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
    2003, n. 259, dopo le parole:  "un  provvedimento  di  diniego"  sono
    inserite le seguenti: "o un parere negativo da  parte  dell'organismo
    competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
    legge 22 febbraio 2001, n. 36". 
      6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
    223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
    248, dopo la lettera d) e' aggiunta  la  seguente:  "d-bis),  in  via
    sperimentale, il rispetto degli orari  di  apertura  e  di  chiusura,
    l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche'  quello  della
    mezza giornata di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato
    nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche
    o citta' d'arte;". 
      7. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie  disposizioni
    legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6
    entro la data del 1° gennaio 2012. 
      8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
    le  parole:  "di  localizzazione  territoriale"  sono   inserite   le
    seguenti:  ",  nonche'  che  condizionino  o  limitino  la   suddetta
    riconversione,  obbligando  alla  comparazione,  sotto   il   profilo
    dell'impatto  ambientale,  fra  combustibili  diversi   o   imponendo
    specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili". 
      9. L'articolo 5-bis del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
    modificato dal comma 8, si applica anche  ai  procedimenti  in  corso
    alla data di entrata in vigore della legge di conversione. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 36 
     
            Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A. 
     
      1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e'  istituita,  ai  sensi
    dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
    successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e
    dei trasporti e con sede in Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture
    stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di
    controllo   sull'Agenzia   e'   esercitato   dal    Ministro    delle
    infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita'  di  cui  al
    comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato,  quanto
    ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
    delle finanze. L'incarico di direttore generale,  nonche'  quello  di
    componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei  revisori
    dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
      2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge  i  seguenti
    compiti e attivita' ferme  restando  le  competenze  e  le  procedure
    previste a legislazione vigente per l'approvazione  di  contratti  di
    programma nonche' di atti convenzionali e di  regolazione  tariffaria
    nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili  agli
    specifici scopi: 
        a) proposta di programmazione della costruzione di  nuove  strade
    statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero
    in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti
    effetti negativi sulla finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente
    alla medesima condizione, di  affidamento  diretto  a  tale  societa'
    della  concessione  di  gestione  di  autostrade  per  le  quali   la
    concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
        b) quale amministrazione concedente: 
          1)  selezione  dei  concessionari   autostradali   e   relativa
    aggiudicazione; 
          2)  vigilanza  e  controllo  sui  concessionari   autostradali,
    inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione  delle
    opere date  in  concessione  e  il  controllo  della  gestione  delle
    autostrade il cui esercizio e' dato in concessione; 
          3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione  di  cui
    alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o  revocate,  per  la
    gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e
    gestione di nuove  autostrade,  con  convenzione  da  approvarsi  con
    decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
          4) si avvale, nell'espletamento delle proprie  funzioni,  delle
    societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a,  Autostrade  del
    Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e  Concessioni
    Autostradali Piemontesi  s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture
    autostradali, assentite o da assentire in concessione,  di  rilevanza
    regionale; 
        c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la  rete
    stradale ed autostradale  di  interesse  nazionale,  che  equivale  a
    dichiarazione   di   pubblica   utilita'   ed   urgenza    ai    fini
    dell'applicazione  delle  leggi  in  materia  di  espropriazione  per
    pubblica utilita'; 
        d) proposta di programmazione del  progressivo  miglioramento  ed
    adeguamento della rete delle strade  e  delle  autostrade  statali  e
    della relativa segnaletica; 
        e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni  tariffarie
    per le concessioni autostradali; 
        f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela
    del patrimonio delle strade e delle autostrade  statali,  nonche'  la
    tutela del traffico e della  segnaletica;  adozione  i  provvedimenti
    ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle  strade
    ed  autostrade  medesime;  esercizio,  per  le  strade   statali   ed
    autostrade ad essa affidate, dei diritti  ed  dei  poteri  attribuiti
    all'ente proprietario; 
        g)  effettuazione  e   partecipazione   a   studi,   ricerche   e
    sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione; 
        h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni  per
    conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri. 
      3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
    delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
    pubblica, esclusivamente a: 
        a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
    pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di  subentro  ai
    sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone  tutte  le
    entrate relative al loro utilizzo,  nonche'  alla  loro  manutenzione
    ordinaria e straordinaria; 
        b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della
    rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa
    segnaletica; 
        c)  curare  l'acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il
    miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
    servizio delle strade e delle autostrade statali; 
        d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al
    comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
    285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica
    16 dicembre 1992, n. 495; 
      4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra  ad
    Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
    alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti  gli  atti
    convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i  concessionari
    di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
    quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto,
    con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
      5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di  cui  al  comma  2,
    l'Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia'  attribuita  in   materia
    all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad
    altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
    Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di
    lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto,  e'  trasferito  all'Agenzia,
    per formarne il relativo ruolo organico.  All'Agenzia  sono  altresi'
    trasferite le risorse finanziarie  previste  per  detto  personale  a
    legislazione vigente nello stato di previsione  del  Ministero  delle
    infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,
    della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria,  alla
    vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
    di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al  personale
    trasferito  si  applica  la  disciplina  dei   contratti   collettivi
    nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell'Area  I   della
    dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico
    fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e
    continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonche'
    l'inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto
    trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
    e' attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile
    con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
    conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  su
    proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
    per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  si  procede  alla
    individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia  e
    alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle
    amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
    corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso
    decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
    qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato
    all'Agenzia. 
      6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero  delle  infrastrutture  e
    dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo  schema  di  convenzione
    che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma  1
    sottoscrive  con  Anas  s.p.a.  in   funzione   delle   modificazioni
    conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
    con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
      7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
    Ministero dell'economia e delle finanze, o a  societa'  dallo  stesso
    controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
    societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a.. 
      8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto  di  Anas
    s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia  contenute  nel  codice
    civile, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
    concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  si
    provvede alla  nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
    societa',  al  quale  sono  conferiti   i   piu'   ampi   poteri   di
    amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  ivi  incluse  tutte  le
    attivita' occorrenti  per  la  individuazione  delle  risorse  umane,
    finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.  che  confluiscono,   a
    decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui  al  comma  1.  Il
    consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla  data
    di adozione del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma  integra  gli
    estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
    codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti
    revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
      9. L'amministratore unico provvede altresi'  alla  riorganizzazione
    delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del
    nuovo statuto della societa'  che,  entro  il  1°  gennaio  2012,  e'
    approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
    concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Entro
    30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello  statuto,
    viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione  del
    consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede
    i requisiti necessari per stabilire forme di  controllo  analogo  del
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di  assicurare
    la funzione di organo in house dell'amministrazione. 
      10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    e' abrogato. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 37 
     
    Disposizioni per l'efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere
                       definizione delle controversie 
     
      1. I  capi  degli  uffici  giudiziari  sentiti,  i  presidenti  dei
    rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio
    di ogni anno redigono un programma per la gestione  dei  procedimenti
    civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
    dell'ufficio giudiziario determina: 
        a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei  procedimenti
    concretamente raggiungibili nell'anno in corso; 
        b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto  conto  dei
    carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
    organi di autogoverno, l'ordine di priorita'  nella  trattazione  dei
    procedimenti  pendenti,  individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed
    omogenei che tengano  conto  della  durata  della  causa,  anche  con
    riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
    natura e del valore della stessa. 
      2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione  vigila
    il capo  dell'ufficio  giudiziario,  viene  dato  atto  dell'avvenuto
    conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
    specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
    Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo  ai
    sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.  160,
    i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai  locali  consigli
    dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi  al  Consiglio  superiore
    della magistratura. 
      3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
    1, e seguenti, il programma di cui al comma 1  viene  adottato  entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
    e vengono indicati  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
    procedimenti  civili,  amministrativi   e   tributari   concretamente
    raggiungibili entro il 31  dicembre  2012,  anche  in  assenza  della
    determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 
      4. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio,
    i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite
    convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
    facolta'  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di
    specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
    decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
    modificazioni, e  con  i  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  per
    consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
    parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura
    ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
    per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della
    giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i
    medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di
    ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o
    della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
      5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli
    uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno
    richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita',  anche  con
    compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
    delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
    dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
    gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
    presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita'  del  corso  del
    dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le
    professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
    di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato
    designato dal capo  dell'ufficio  giudiziario  redige  una  relazione
    sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che  viene
    trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal
    presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita',
    di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della
    pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
    pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la  partecipazione  alle
    convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 
      6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia di spese giustizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) la rubrica del titolo I della parte  II  e'  sostituito  dalla
    seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
    tributario"; 
        b) all'articolo 9: 
          1) Al comma 1,  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"
    sopprimere la parol: "e", dopo le parole:  "processo  amministrativo"
    sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 
          2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei  processi
    per controversie di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  nonche'
    per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti  di  pubblico
    impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile  ai  fini
    dell'imposta   personale   sul   reddito,   risultante    dall'ultima
    dichiarazione,   superiore   al    doppio    dell'importo    previsto
    dall'articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo
    unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo  13,
    comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
    Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto  nella  misura  di
    cui all'articolo 13, comma 1."; 
        c) all'articolo 10, comma 1, le parole.  «il  processo  esecutivo
    per consegna e rilascio» sono soppresse; 
        d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
    libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV  e  V  ,  del  codice  di
    procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
    al libro IV, titolo II, capi II , III ,  IV  e  V  ,  del  codice  di
    procedura civile»; 
        e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i  processi
    dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
        f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
    seguente: «a) euro 37 per i processi di valore  fino  a  1.100  euro,
    nonche' per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza
    obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
    i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura
    civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della
    legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
        g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
    seguente: « b) euro 85 per i processi  di  valore  superiore  a  euro
    1.100  e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi   di   volontaria
    giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui  al  libro  IV,
    titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per  i
    processi contenziosi di cui all'articolo 4  della  legge  1  dicembre
    1970, n. 898,»; 
        h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  c)  le  parole:  «euro
    187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
        i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  d)  le  parole:  «euro
    374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
        l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  e)  le  parole:  «euro
    550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
        m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  f)  le  parole:  «euro
    880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
        n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)  le  parole:  «euro
    1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
        o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
    Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
    a euro 242. Per gli altri processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'
    ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
    inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per  i
    processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
    pari a euro 146.»; 
        p) all'articolo 13, al comma 3,  dopo  le  parole:  «compreso  il
    giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e  di  opposizione  alla
    sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite  le  seguenti:  «e
    per le controversie individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di
    pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
    »; 
        q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo  di
    posta elettronica certificata e il proprio numero  di  fax  ai  sensi
    degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
    comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
    qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
    introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso
    il contributo unificato e' aumentato della meta'."; 
        r)  all'articolo  13,  comma  5,  le  parole:  «euro  672»   sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
        s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente: 
          "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti  davanti
    ai Tribunali amministrativi regionali e  al  Consiglio  di  Stato  e'
    dovuto nei seguenti importi: 
          a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del  decreto
    legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il
    diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
    territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
    di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e'  di  euro  300.
    Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo
    25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso
    alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
    195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
    pubblico  all'informazione  ambientale;  b)   per   le   controversie
    concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma  3;  c)
    per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a  determinate
    materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo  2
    luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino  il
    citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i  ricorsi
    di cui all'articolo 119, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
    legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'  di  euro
    4.000; e)  in  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere
    precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
    Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo
    dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della  meta'
    ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta
    elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi
    dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
    decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente
    comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
    e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
        t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: 
          "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti
    avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
    contributo unificato nei seguenti importi: 
            a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
            b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
    2.582,28 e fino a euro 5.000; 
            c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
    e fino a euro 25.000; 
            d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
    25.000 e fino a euro 75.000; 
            e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
    75.000 e fino a euro 200.000; 
            f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro
    200.000. 
        u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
          "3-bis.  Nei  processi  tributari,  il   valore   della   lite,
    determinato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
    deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa  dalla  parte  nelle
    conclusioni  del  ricorso,  anche  nell'ipotesi  di  prenotazione   a
    debito."; 
        v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
          1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa  la
    seguente "e"; 
          2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite  le
    seguenti. "e nel processo tributario"; 
        z) all'articolo 131, comma 2: 
          1) alla lettera a): 
            a)  dopo  le  parole:  "processo  civile,"  e'  soppressa  la
    seguente: "e"; 
            b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
    seguenti: "e nel processo tributario"; 
          2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
        aa) all'articolo 158, comma 1: 
          1) alle lettera a): 
            a)  dopo  le  parole:  "processo  civile"  e'  soppressa   la
    seguente: "e"; 
            b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
    seguenti: "e nel processo tributario"; 
          2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
        bb) la rubrica del capo I  del  titolo  III  della  parte  VI  e'
    sostituita  dalla  seguente:"Capo  I  -  Pagamento   del   contributo
    unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; 
        cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
      7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
    instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto. 
      8. All'articolo unico, primo comma della legge 2  aprile  1958,  n.
    319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
    previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 
      9. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
      10.  Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
    disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata  del
    bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  apposito  fondo
    istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in  materia
    di giustizia civile, amministrative e tributaria. 
      11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
    concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
    giustizia, e' stabilita annualmente  la  ripartizione  di  una  quota
    parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al  comma  10  tra  la
    giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo  anno  un
    terzo di tale quota e' destinato, a livello  nazionale,  a  spese  di
    giustizia,  ivi  comprese  le  nuove  assunzioni  di   personale   di
    magistratura ordinaria, amministrativa  e  contabile,  nonche'  degli
    Avvocati e  Procuratori  dello  Stato,  in  deroga  alle  limitazioni
    previste dalla legislazione  vigente;  per  gli  anni  successivi  la
    riassegnazione prevista dal comma 10 e'  effettuata  al  netto  delle
    risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
    quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
    della Giustizia e dagli  organi  di  autogoverno  della  magistratura
    amministrativa e tributaria anche in favore degli  uffici  giudiziari
    che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12  nella  misura
    del  cinquanta  per  cento  all'incentivazione,  sulla   base   delle
    modalita'  previste  dalla  disciplina  di  comparto,  del  personale
    amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
    9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  del
    cinquanta  per  cento  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici
    giudiziari.  Tale  ultima  quota,  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
    delle finanze e della  giustizia,  sentiti  i  competenti  organi  di
    autogoverno   della   magistratura   ordinaria,   amministrativa    e
    tributaria,  puo'  essere,   in   tutto   o   in   parte,   destinata
    all'erogazione  di  misure  incentivanti,  anche   in   deroga   alle
    disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
    122, in favore del personale di  magistratura,  e  nei  riguardi  dei
    giudici tributari all'incremento della quota variabile  del  relativo
    compenso. Con il  decreto  di  cui  al  precedente  periodo  vengono,
    altresi', definiti i criteri e le  modalita'  di  attribuzione  degli
    incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
    al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
    di personale, viene destinata, con le medesime  modalita',  in  quote
    uguali,  all'incentivazione  del  personale   amministrativo   e   al
    funzionamento degli uffici giudiziari. 
      12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
    di  autogoverno  della  magistratura  amministrativa   e   tributaria
    comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
    uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
    risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
    numero ridotto  di  almeno  il  dieci  per  cento  rispetto  all'anno
    precedente. Relativamente ai giudici  tributari,  l'incremento  della
    quota  variabile  del  compenso  di  cui  al  comma  11  e'  altresi'
    subordinato, in caso  di  pronunzia  su  una  istanza  cautelare,  al
    deposito della sentenza di merito  che  definisce  il  ricorso  entro
    novanta giorni dalla date di tale pronuncia  .  Per  l'anno  2011  la
    percentuale indicata al primo periodo del presente comma  e'  ridotta
    al cinque per cento. 
      13. Il Ministro della Giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore
    della magistratura, e gli organi di  autogoverno  della  magistratura
    amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di  cui
    al comma 11  tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
    obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma  12,  secondo
    le percentuali di  cui  al  comma  11  e  tenuto  anche  conto  delle
    dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio. 
      14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior  gettito  derivante
    dall'applicazione dell'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  confluisce  nel
    fondo  di  cui  al  comma  10.  Conseguentemente,  il   comma   6-ter
    dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
    n. 115 del 2002 e' abrogato. 
      15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme  restando  le
    procedure  autorizzatorie  previste   dalla   legge,   le   procedure
    concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  di  magistratura  gia'
    bandite alla data di entrata in vigore del presente  decreto  possono
    essere completate. 
      16.  A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia
    presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo
    stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio
    delle spese relative al semestre precedente. 
      17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi
    scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge
    di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
    giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui  al  decreto
    del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura
    tale da garantire l'integrale  copertura  delle  spese  dell'anno  di
    riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
    cento. 
      18. Al fine di ridurre la spese  di  giustizia  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno  o
    piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse; 
          2) al quarto comma le parole: ",  salva  la  pubblicazione  nei
    giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi
    della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
    giustizia" sono soppresse. 
        b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
    le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza  stessa"  sono
    sostituite dalle seguenti: "  e  pubblicata  nel  sito  internet  del
    Ministero della giustizia". 
      19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
    accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
    del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
    dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  del  30%,  sono  versati
    all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo
    per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
      20. Il Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa,  il
    Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e  il  Consiglio
    della magistratura militare, affidano il controllo sulla  regolarita'
    della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta  ed
    economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
    buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei  revisori
    dei conti, composto da un  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei
    Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei  conti  e
    da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte  dei
    conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei  conti  o
    tra i professori  ordinari  di  contabilita'  pubblica  o  discipline
    similari, anche in  quiescenza,  e  l'altro  designato  dal  Ministro
    dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
    31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la  spesa
    di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
      21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
    di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998,  n.  133,
    alla data di assegnazione ai  magistrati  ordinari  nominati  con  il
    decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
    provvisoria di cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  legislativo  5
    aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore  della  magistratura  con
    provvedimento motivato puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
    magistrati  le  funzioni  requirenti   e   le   funzioni   giudicanti
    monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
    decreto  legislativo.  Si  applicano  ai   medesimi   magistrati   le
    disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  commi   2   e   3,   del
    decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 38 
     
    Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale 
     
      1. Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicita'  dell'azione
    amministrativa e favorire la piena  operativita'  e  trasparenza  dei
    pagamenti,   nonche'   deflazionare   il   contenzioso   in   materia
    previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia
    previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi,
    previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
    diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
    della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
        a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte
    l'INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31
    dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta
    sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si
    estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a
    favore del ricorrente. L'estinzione e'  dichiarata  con  decreto  dal
    giudice, anche d'ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica
    l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile." 
        b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente: 
            "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
    Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita'  civile,
    sordita' civile, handicap  e  disabilita',  nonche'  di  pensione  di
    inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla  legge  12
    giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il
    riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice
    competente ai sensi dell'articolo 442 codice  di  procedura  civile.,
    presso il  Tribunale  del  capoluogo  di  provincia  in  cui  risiede
    l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica  preventiva
    delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta  valere.  Il
    giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice  di  procedura
    civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni  inerenti
    all'accertamento peritale di cui all'articolo 10,  comma  6-bis,  del
    decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e  all'articolo
    195. 
            L'espletamento    dell'accertamento    tecnico     preventivo
    costituisce condizione di procedibilita'  della  domanda  di  cui  al
    primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto  a
    pena di decadenza o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la
    prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l'accertamento  tecnico
    preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
    concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la
    presentazione  dell'  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di
    completamento dello stesso. 
            La  richiesta  di  espletamento   dell'accertamento   tecnico
    interrompe la prescrizione. 
            Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con
    decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non
    superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono
    dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono
    contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 
            In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai
    sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori  udienza  entro
    trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto   dal   comma
    precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo  le
    risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
    dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'
    modificabile, e' notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono,
    subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti
    previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative
    prestazioni, entro 120 giorni. 
            Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di
    contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell'ufficio  deve
    depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
    perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
    dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena
    di inammissibilita', i motivi della contestazione. 
            Le  sentenze  pronunciate  nei  giudizi  di  cui   al   comma
    precedente sono inappellabili."; 
          2) all'articolo 152 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
    codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  e'  aggiunto,
    in fine, il seguente periodo: «A tale fine  la  parte  ricorrente,  a
    pena di inammissibilita' di ricorso, formula  apposita  dichiarazione
    del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone
    l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »; 
        c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
    dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies.  Gli
    enti previdenziali provvedono  al  pagamento  delle  somme  dovute  a
    titolo  di  spese,  competenze  e  altri  compensi  in   favore   dei
    procuratori   legalmente   costituiti    esclusivamente    attraverso
    l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal
    fine il procuratore della parte e' tenuto a  formulare  richiesta  di
    pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura
    territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo
    raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica
    certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio
    conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del
    titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il
    recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal
    ricevimento di tale comunicazione."; 
        d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1970  n.
    639,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
    modifiche: 
          1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
    decadenze previste dai commi che precedono si  applicano  anche  alle
    azioni giudiziarie aventi ad  oggetto  l'adempimento  di  prestazioni
    riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori  del  credito.
    In tal caso  il  termine  di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento
    parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
          2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
            "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei  arretrati,
    ancorche' non liquidati e dovuti a seguito  di  pronunzia  giudiziale
    dichiarativa del relativo  diritto,  dei  trattamenti  pensionistici,
    nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
    legge 9 marzo 1989, n. 88,  o  delle  relative  differenze  dovute  a
    seguito di riliquidazioni.". 
            2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero  1),
    si applicano dal 1° gennaio 2012. 
            3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
    comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa  al
    valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio. 
            4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  c)  e  d),  si
    applicano anche ai giudizi pendenti  in  primo  grado  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto. 
      4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, all'allegato A del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
    soppressa la voce n. 2529. 
      5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo  12
    e' inserito il seguente: 
        "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con
    riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre
    2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto
    nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6,
    commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per
    gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti
    familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di
    cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati
    mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio
    sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo
    specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ". 
      6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo
    9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con
    modificazioni, dalla legge  28  novembre  1996,  n.608.  In  caso  di
    riconoscimento  o   di   disconoscimento   di   giornate   lavorative
    intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco
    nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
    interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita'  telematiche
    previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
    1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli
    eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico
    dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
      7. All'articolo 10, comma 6 - bis del  decreto-legge  30  settembre
    2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
    2005,  n.  248,  le  parole  da:  "formulata"  a:  "competente  "sono
    sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal  giudice,  il
    quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
    operazioni peritali, anche in via telematica, apposita  comunicazione
    al direttore della sede provinciale  dell'INPS  competente  o  a  suo
    delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il
    riscontro di ricevuta della predetta  comunicazione.  L'eccezione  di
    nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico  legale
    dell'ente e' autorizzato a partecipare alle  operazioni  peritali  in
    deroga al comma primo  dell'articolo  201  del  codice  di  procedura
    civile". 
    
            
          
              
                Titolo II 

    DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                                   Art. 39 
     
       Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria 
     
      1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema  della
    giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita'  e  terzieta'
    del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a: 
        a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari; 
        b)  incrementare  la  presenza   nelle   Commissioni   tributarie
    regionali  di  giudici  selezionati  tra   i   magistrati   ordinari,
    amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli  avvocati  dello
    Stato, in servizio o a riposo; 
        c) ridefinire la composizione del Consiglio di  presidenza  della
    giustizia tributaria in analogia con le previsioni  vigenti  per  gli
    organi di autogoverno delle magistrature. 
      2.  In  funzione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  al  decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  e  successive  modificazioni,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
    o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
    e contabili"; 
        b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
    o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
    e contabili"; 
        c) all'articolo 8, comma 1: 
          1) la lettera f) e' soppressa; 
          2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i)  coloro  che
    in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad  altra
    prestazione,  esercitano  la  consulenza  tributaria,  detengono   le
    scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero  svolgono  attivita'
    di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi  titolo  e
    anche nelle controversie di  carattere  tributario,  di  contribuenti
    singoli o associazioni di contribuenti, di  societa'  di  riscossione
    dei tributi o di altri enti impositori;"; 
          3) la lettera m) e' soppressa; 
          4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:  "m-bis)  coloro
    che  sono  iscritti  in  albi  professionali,  elenchi,  ruoli  e  il
    personale  dipendente  individuati  nell'articolo  12   del   decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni."; 
          5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono
    essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,  i
    conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo
    grado di coloro  che  sono  iscritti  in  albi  professionali  ovvero
    esercitano le attivita' individuate nella lettera i) nella regione  e
    nelle province confinanti con la predetta regione  dove  ha  sede  la
    commissione tributaria provinciale.  Non  possono,  altresi',  essere
    componenti  delle  commissioni  tributarie  regionali  i  coniugi,  i
    conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo
    grado di coloro  che  sono  iscritti  in  albi  professionali  ovvero
    esercitano le attivita' individuate nella lettera  i)  nella  regione
    dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
    con essa confinanti."; 
          6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i  coniugi,"  sono
    aggiunte le seguenti: " i conviventi,"; 
        d) all'articolo 9, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
    "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da  conferire
    sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
    tali  commissioni  di  due  terzi  dei  giudici  selezionati  tra   i
    magistrati  ordinari,  amministrativi,  militari  e   contabili,   in
    servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."; 
        e) all'articolo 15, comma 1: 
          1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono
    soppresse; 
          2)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   "Il
    Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla  Direzione
    della  giustizia  tributaria  del  Dipartimento  delle  finanze   del
    Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i  provvedimenti  di
    competenza, la qualita' e  l'efficienza  dei  servizi  di  segreteria
    della propria commissione."; 
          3) nel terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "sull'attivita'"  e'
    aggiunta la seguente: "giurisdizionale"; 
        f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito  dal  seguente:
    "2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un  presidente
    tra i componenti eletti dal Parlamento."; 
        g) all'articolo 24: 
          1) la lettera m) e'  sostituita  dalla  seguente:  "m)  esprime
    parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;"; 
          2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le
    seguenti:  "dell'attivita'  giurisdizionale"  e   dopo   la   parola:
    "ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti  del  personale
    giudicante". 
      3. I giudici tributari che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di  cui
    al  comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  comunicano  la
    cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre  2011
    al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  nonche'  alla
    Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento  delle  finanze
    del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  In  caso  di  mancata
    rimozione nel termine predetto delle  cause  di  incompatibilita',  i
    giudici decadono. Scaduto il temine  di  cui  al  primo  periodo,  il
    Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  all'esame
    di tutte le  posizioni  dei  giudici,  diversi  dai  quelli  indicati
    nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
    dicembre 1992,  n.  545,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
    accertare la corretta applicazione delle disposizioni in  materia  di
    incompatibilita'. 
      4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  i  posti
    vacanti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
    Consiglio di Presidenza provvede ad  indire,  entro  due  mesi  dalla
    predetta data,  apposite  procedure  ai  sensi  dell'articolo  9  del
    decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   senza   previo
    espletamento della procedura di cui all'articolo  11,  comma  4,  del
    medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960  posti  vacanti
    presso le  commissioni  tributarie.  I  concorsi  sono  riservati  ai
    soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma  1,
    lettera a), del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  in
    servizio,  che  non  prestino  gia'  servizio  presso   le   predette
    commissioni. 
      5. I compensi corrisposti ai membri  delle  commissioni  tributarie
    entro il periodo di imposta successivo a  quello  di  riferimento  si
    intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai  sensi
    dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
      6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di  quelli
    di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
    1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
    funzioni di Presidente di sezione e di vice  Presidente  di  sezione,
    hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e  variabile  di
    cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. 
      7. Previo accordo tra il Ministero della  difesa  ed  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze, il personale  dei  ruoli  delle  Forze
    armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il  proprio
    consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.  Il  distacco
    deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente  del
    Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente  competente,
    delle  esperienze  professionali  e  dei  titoli  di  studio  vantati
    dall'interessato diretta ad  accertare  l'idoneita'  dello  stesso  a
    svolgere le  funzioni  proprie  delle  qualifiche  professionali  che
    risultano carenti presso le segreterie delle commissioni  tributarie.
    Il  personale  distaccato  conserva  il  trattamento   economico   in
    godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
    carattere  fisso   e   continuativo,   che   continuano   a   gravare
    sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i  propri  compiti  in
    base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i  Ministro
    della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza
    della  spesa,  con  l'accordo  di  cui  al  primo  periodo,   vengono
    individuate le voci del trattamento  economico  accessorio  spettanti
    per l'amministrazione di destinazione, che non  risultino  cumulabili
    con quelle in godimento 
      8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  previsti  dal  codice
    dell'amministrazione   digitale   nella   materia   della   giustizia
    tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del  relativo
    processo sono introdotte le seguenti disposizioni: 
        a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
    546, e successive modificazioni: 
          1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono
    sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
          2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le
    comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo  della  posta
    elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
    2005,  n.  82,  e  successive   modificazioni.   Tra   le   pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere
    effettuate  ai  sensi   dell'articolo   76   del   medesimo   decreto
    legislativo.  L'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   del
    difensore o delle parti e' indicato nel  ricorso  o  nel  primo  atto
    difensivo."; 
        b) per l'attuazione di  quanto  previsto  alla  lettera  a),  con
    decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
    regole  tecniche   per   consentire   l'utilizzo   delle   tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione  nel  rispetto  dei  principi
    previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
    modificazioni, nonche' individuate le  Commissioni  tributarie  nelle
    quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di  cui  alla
    lettera a); 
        c) fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  alla
    lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono  effettuate
    nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla  data
    di entrata in vigore del presente decreto, senza  applicazione  delle
    maggiorazioni del contributo  unificato  previste  dall'articolo  13,
    comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
    2002, n. 115; 
        d) con regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400,  emanato  entro  centocinquanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  dal  Ministro
    dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Centro  nazionale  per
    l'informatica nella pubblica amministrazione  e  il  Garante  per  la
    protezione dei dati personali, sono introdotte  disposizioni  per  il
    piu' generale adeguamento del  processo  tributario  alle  tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
    previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
    modificazioni. 
      9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
    546, e' inserito il seguente articolo: 
        «Art.  17-bis  (Il  reclamo  e  la  mediazione)  -  1.   Per   le
    controversie di valore non superiore a ventimila  euro,  relative  ad
    atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso
    e'  tenuto  preliminarmente   a   presentare   reclamo   secondo   le
    disposizioni seguenti ed e' esclusa la  conciliazione  giudiziale  di
    cui all'articolo 48. 
        2. La presentazione del reclamo e' condizione  di  ammissibilita'
    del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
    e grado del giudizio. 
        3. Il valore  di  cui  al  comma  1  e'  determinato  secondo  le
    disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 
        4. Il presente articolo non si applica alle controversie  di  cui
    all'articolo 47-bis. 
        5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla
    Direzione regionale  che  ha  emanato  l'atto,  le  quali  provvedono
    attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che
    curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 
        6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di  cui  agli
    articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22,  in  quanto
    compatibili. 
        7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
    completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 
        8. L'organo destinatario, se non intende  accogliere  il  reclamo
    volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,  ne'  l'eventuale
    proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di  mediazione
    avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni  controverse,
    al  grado  di  sostenibilita'  della  pretesa  e  al   principio   di
    economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
    dell'articolo 48, in quanto compatibili. 
        9.  Decorsi  novanta  giorni  senza  che  sia  stato   notificato
    l'accoglimento  del  reclamo  o  senza  che  sia  stata  conclusa  la
    mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di
    cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia
    delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente,  i  predetti
    termini  decorrono  dal  ricevimento  del   diniego.   In   caso   di
    accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
    notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 
        10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  e'
    condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio,  una
    somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di
    rimborso delle  spese  del  procedimento  disciplinato  dal  presente
    articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza
    reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente  o
    per intero le spese tra le parti solo  se  ricorrono  giusti  motivi,
    esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
    soccombente a disattendere la proposta di mediazione.". 
      10. Ai rappresentanti dell'ente  che  concludono  la  mediazione  o
    accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
    29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con  riferimento
    agli atti suscettibili di  reclamo  notificati  a  decorrere  dal  1°
    aprile 2012. 
      12. Al fine di ridurre  il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e
    quindi concentrare gli impegni  amministrativi  e  le  risorse  sulla
    proficua e spedita gestione del procedimento di cui  al  comma  9  le
    liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in  cui  e'  parte
    l'Agenzia delle entrate,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2011
    dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice  ordinario  in  ogni
    grado del giudizio e  anche  a  seguito  di  rinvio,  possono  essere
    definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto  introduttivo
    del giudizio, con il  pagamento  delle  somme  determinate  ai  sensi
    dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A  tale  fine,
    si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le
    seguenti specificazioni: 
        a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
    il 30 novembre 2011 in unica soluzione; 
        b) la domanda di definizione e'  presentata  entro  il  31  marzo
    2012; 
        c) le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del
    presente comma sono sospese fino al 30 giugno  2012.  Per  le  stesse
    sono altresi' sospesi, sino al  30  giugno  2012  i  termini  per  la
    proposizione  di  ricorsi,  appelli,  controdeduzioni,  ricorsi   per
    cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i
    termini per la costituzione in giudizio; 
        d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
    ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche'  alla  Corte   di
    cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco  delle  liti  pendenti
    per le quali e' stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti
    sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
    attestante  la  regolarita'  della  domanda  di  definizione  ed   il
    pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro  il
    30 settembre 2012. Entro la stessa  data  deve  essere  comunicato  e
    notificato l'eventuale diniego della definizione; 
        e) restano comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  al
    recupero di aiuti di Stato illegittimi; 
        f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia  delle
    entrate sono stabilite le modalita' di versamento,  di  presentazione
    della domanda di definizione ed ogni altra  disposizione  applicativa
    del presente comma. 
      13. Al fine di  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle
    entrate patrimoniali  dello  Stato  e  di  garantirne  efficienza  ed
    economicita', entro il 31 dicembre 2011,  con  decreto  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  per  il
    trasferimento,  anche  graduale,  delle  attivita'  di  accertamento,
    liquidazione  e  riscossione,  spontanea  o  coattiva,   di   entrate
    erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
    e assistenziali  obbligatori,  da  Equitalia  S.p.a.,  nonche'  dalle
    societa' per azioni dalla stessa partecipate ai  sensi  dell'articolo
    3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  ad  enti  e
    organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  Con
    il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici  potranno  essere
    autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di
    cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 40 
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
    economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835  milioni  di  euro  per
    l'anno 2011 e di 5.850 milioni di euro per l'anno  2012.  Le  risorse
    finanziarie di cui al primo periodo per l'anno  2012  sono  destinate
    all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo. 
      2.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti
    dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma  6,  dall'articolo
    21, commi 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12  a  15,  44  e  45,
    articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,
    articolo 37, comma 21, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal  comma
    1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.198,963 milioni di
    euro per l'anno 2011, a 7.427,863 milioni di euro per  l'anno  2012,a
    1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.654,563  milioni  di
    euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015,  a
    1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
    a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
        a) quanto  a  1.871,963  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  a
    4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012,a 435,763 milioni  di  euro
    per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563
    milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  542,563  milioni  di  euro  a
    decorrere dall'anno 2016, mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
    maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
        b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni
    di euro per l'anno 2012,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
    minori spese recate dall'articolo  10,  comma  2,  dall'articolo  13,
    commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5,  e  dall'articolo  21,
    comma 7; 
        c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni
    di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,   mediante
    corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni,  dello
    stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
    del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
    riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
    di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
    2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
    per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,  e,
    quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e  a  1.000  milioni  di
    euro per ciascuno degli anni  dal  2013  al  2016  milioni  di  euro,
    l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti; 
        d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011  mediante  corrispondente
    versamento al bilancio dello Stato per pari  importo,  di  una  quota
    delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
    compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
    speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ». 
      3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 41 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                      delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
            
          
              
                Titolo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                                               Allegato A 
     
                                                                 (Art. 1) 
     
        Senato della Repubblica; 
        Camera dei deputati; 
        Corte costituzionale; 
        Organi   di    autogoverno    della    magistratura    ordinaria,
    amministrativa, contabile, tributaria e militare; 
        Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 
        Autorita' amministrative indipendenti, di cui all'Elenco  (ISTAT)
    previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
    196, compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  ed
    esclusa la Banca d'Italia; 
        Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB; 
        Presidenti delle regioni e delle province;  sindaci;  consiglieri
    regionali, provinciali e comunali 
        Agenzia italiana del farmaco 
        Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
        Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV 
        Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S 
        Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione 
        Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA 
        Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN 
        DIgitPA 
        Agenzia nazionale per il turismo 
        Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
        Agenzia per la sicurezza nucleare 
        Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale 
        Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche 
        Commissione indipendente per la  valutazione,  la  trasparenza  e
    l'integrita' delle amministrazioni pubbliche. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                                               Allegato B 
     
                                                                 (Art. 1) 
     
        Autorita' amministrative indipendenti di cui  all'Elenco  (ISTAT)
    previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
    196 compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  ed
    esclusa la Banca d'Italia; 
        Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB; 
        Agenzia italiana del farmaco 
        Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
        Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV 
        Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S 
        Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione 
        Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA 
        Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN 
        DIgitPA 
        Agenzia nazionale per il turismo 
        Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
        Agenzia per la sicurezza nucleare 
        Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale 
        Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche 
        Commissione indipendente per la  valutazione,  la  trasparenza  e
    l'integrita' delle amministrazioni pubbliche 
    
            
          
              
                Titolo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                                               Allegato C 
     
                                                          Art. 10 comma 2 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
    
     
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